Il Tribunale di Bologna, con un’ordinanza del 10 marzo 2021, ha condannato la società Facebook Ireland Ltd al risarcimento per un ammontare di 14.000 euro per aver cancellato un profilo privato e due pagine a esso connesse senza esplicitare alcun motivo, e dunque in palese violazione delle obbligazioni assunte dal social network attraverso il perfezionamento del contratto.
Lo si legge nel magazine agendadigitale.eu ove enuclea in modo ben chiaro che, nel momento in cui si decide di aprire un account su un social network, tale piattaforma in merito alla sospensione e chiusura dell’account, deve informare l’utente e illustrargli le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che ciò esponga Facebook o altri a responsabilità legale, danneggi la community di utenti Facebook, comprometta o interferisca con l’integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di Facebook, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure ove sia vietato farlo per motivi legali.
Quanto sopra vuol dire che il
Pertanto, una eventuale improvvisa cancellazione dell’account o una sospensione priva di motivazione, comportano un illecito e quindi sono passibili di risarcimento del danno, da intendersi all’immagine ma anche da lucro cessante, corrispondente ad un (provato) calo di conversioni dovuto al blocco delle pagine e delle eventuali campagne pubblicitarie.
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