LA CARTA
Protocollo d’intesa del 14 aprile 1988
Federazione della Stampa Italiana
Ordine dei Giornalisti
AssAP (Associazione italiana agenzie pubblicità a servizio completo)
AISSCOM (Associazione italiana studi di comunicazione)
ASSOREL (Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo)
FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana)
OTEP (Associazione Italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria)
TP (Associazione italiana tecnici pubblicitari)
Il testo del protocollo d’intesa
Il diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie del presente accordo.
Il cittadino è titolare del diritto ad una corretta informazione. Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilità della correttezza dei messaggi è – ciascuno per la sua parte – delle categorie professionali delle comunicazioni di massa.
Primo dovere è di rendere sempre riconoscibile l’emittente del messaggio.
Il lettore o spettatore dovrà essere sempre in grado di riconoscere quali notizie, servizi od altre attività redazionali sono responsabilità della redazione o di singoli firmatari e quali invece sono direttamente o liberamente espresse da altri.
Nel caso di messaggi pubblicitari, dovrà essere riconoscibile al lettore, spettatore o ascoltatore, l’identità dell’emittente in favore del quale viene trasmesso il messaggio, che può essere identificato come impresa o ente o anche come singola marca o prodotto o servizio purché chiaramente identificabile o riconoscibile.
Dovrà essere inoltre riconoscibile al mezzo di informazione che ospita la pubblicità (editore, emittente radiotelevisiva o altri) non solo l’identità di chi per conto del committente realizza e diffonde i messaggi e acquista tempo o spazio (agenzia di pubblicità) e di chi per conto del mezzo vende tempo e spazio (concessionaria) ma anche sempre l’identità del committente.
Nel caso delle relazioni pubbliche, dovrà essere nota al
In ogni caso la “firma” di ciascun messaggio deve essere chiara e trasparente.
Le organizzazioni firmatarie di questo accordo convengono quindi sull’obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza, l’autonomia e la specifica professionalità delle altre categorie; e quindi di astenersi da iniziative che incrocino o confondano le competenze di professioni diverse.
Al fine di una distinzione netta di differenti forme di comunicazione di massa, e di una compiuta autonomia di esse e delle professionalità specifiche, AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP concordano sulle necessità di assicurare una più diffusa conoscenza – sia da parte degli appartenenti alle diverse categorie, sia da parte del pubblico – delle norme e dei codici di comportamento che regolano i settori del giornalismo, della pubblicità e delle relazioni pubbliche; sulla valutazione che i principi ed i fini di tali norme e dei codici di comportamento sono comuni; sulla constatazione che la piena conoscenza e la compiuta applicazione di dette normative è strumento adatto e sufficiente ad assicurare trasparenza e correttezza nella comunicazione di massa, nel rispetto dei ruoli distinti delle diverse categorie di operatori.
In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme ed i codici di comportamento vigenti per ciascuna delle categorie professionali della comunicazione, si conviene quanto segue:
a) Per l’attività professionale non si dovrà accettare, richiedere od offrire (anche se con il consenso del datore di
b) Le attività economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere soggetto di messaggio pubblicitario, di attività di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto delle leggi vigenti o delle norme di autodisciplina. Ma il “tipo” di messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di natura diversa deve essere distinta.
c) L’obbligo di correttezza è nei confronti di tutti i soggetti (pubblico, mezzi, aziende o enti). Le organizzazioni sottoscriventi riconoscono perciò la necessità della massima correttezza non solo nei rapporti reciproci ma anche nei confronti dei rispettivi committenti e porranno la massima attenzione alla veridicità delle informazioni trasmesse. Ciò implica in particolare per la professione giornalistica (in ragione della sua responsabilità “in proprio” dell’informazione), la verifica preventiva di attendibilità e di correttezza di quanto viene diffuso e la adeguata correzione di informazioni che dopo la loro diffusione si rivelino non esatte, specialmente quando tali notizie possano risultare ingiustamente lesive o dannose per singole persone, enti o categorie.
d) Gli associati delle organizzazioni firmatarie sono tenuti ad agire in modo tale da non indurre i componenti di altre categorie professionali a discostarsi alle norme di comportamento proprie di ciascuna.
Le organizzazioni AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP, per dare efficacia a questo accordo, stabiliscono di costituire un Comitato Permanente, formato da un rappresentante per ciascuno degli organismi firmatari.
Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte l’anno, e comunque in tutte le occasioni in cui sia richiesto dall’insorgere di questioni, comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di una singola organizzazione firmataria.
Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle singole organizzazioni o da esse trasmesse sulla base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie.
Il Comitato avrà soltanto potere di iniziativa nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato – secondo le norme ed i regolamenti in vigore – il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.
ODG