Circolare esplicativa in data 25 giugno 2010 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria

Circolare esplicativa in data 25 giugno 2010 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della nuova disciplina in materia di rimborsi delle spese sostenute per i consumi telefonici e per il riconoscimento del requisito di emittente di quale premessa per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.


Circolare esplicativa in data 25 giugno 2010 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della nuova disciplina in materia di rimborsi delle spese sostenute per i consumi telefonici e per il riconoscimento del requisito di emittente di informazione quale premessa per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

In data 27 febbraio 2010 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, che all’articolo 10-sexies alla lettera e), dispone che a decorrere dal 2009 non si applicano le riduzioni tariffarie per l’energia elettrica e per i canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché i rimborsi del 60% delle spese per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di informazioni a diffusione nazionale o regionale per le imprese di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e le imprese di radiodiffusione televisiva locali che svolgano quotidianamente attività di informazione, le une dalle ore 7 alle ore 20, per il 15 e il 25%, le altre dalle ore 7 alle ore 23 per almeno un’ora al giorno.

Le agevolazioni menzionate nonché le agevolazioni di credito previste dalle leggi sull’editoria, non si applicano altresì alle imprese radiofoniche e ai canali tematici satellitari che risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, nonché alle altre imprese radiofoniche ed i canali tematici satellitari che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, che continuano a percepire in via transitoria, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico.

Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti sopraindicati, tranne le emittenti nazionali ed i canali tematici satellitari, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.”.

In considerazione dell’avvenuta presentazione da parte delle imprese esercenti emittenti radiofoniche e televisive – entro il previsto termine del 31 marzo 2010 – delle domande per l’anno 2009 previste dagli articoli 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, appare opportuno rendere noti alcuni chiarimenti, mediante l’emanazione della presente circolare esplicativa.

A seguito dell’entrata in vigore della modifica normativa sopra richiamata, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria continua a svolgere l’attività istruttoria atta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme che prevedono il mantenimento dei contributi alle emittenti radiofoniche e ai canali tematici satellitari organi di movimenti politici, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell’articolo 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettua altresì l’attività istruttoria finalizzata al riconoscimento dei requisiti relativi all’effettivo svolgimento dell’attività di informazione da parte delle testate giornalistiche radiofoniche e televisive.

Tale riconoscimento è necessario per ottenere l’ammissione ai rimborsi delle spese telefoniche sostenute dalle imprese, che la normativa sopracitata ha mantenuto, nonché ai contributi concessi dal Ministero per lo Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in favore delle emittenti televisive locali che siano state ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e delle emittenti radiofoniche locali che abbiano ottenuto parere favorevole all’ammissione da parte della commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.

L’elenco delle emittenti radiofoniche e televisive che ottengono esito favorevole è comunicato al Ministero per lo Sviluppo economico per il seguito di competenza, a seguito dell’acquisizione del parere da parte delle Commissioni operanti presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previste rispettivamente dall’articolo 4 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

Pertanto, il termine perentorio per la presentazione delle domande al Dipartimento per l’informazione e l’editoria resta fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello per il quale sono richieste le provvidenze di legge. In allegato alla presente circolare si richiama l’elenco della documentazione necessaria per l’istruttoria che le imprese radiotelevisive dovranno produrre a corredo della domanda.

Per quel che riguarda il riconoscimento del requisito dell’effettivo svolgimento dell’attività di informazione da parte delle testate giornalistiche radiofoniche e televisive, per accedere agli ulteriori contributi previsti dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le domande potranno essere presentate entro, e non oltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico recanti i “Bandi di concorso per l’attribuzione di contributi, per l’anno 2010, alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive locali”.

Roma, 25 giugno 2010
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
on. Paolo Bonaiuti

ALLEGATO 1 – EMITTENTI TELEVISIVE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale vengono indicati:

la sede legale e la sede operativa dell’impresa;
estremi di registrazione (numero e data) della testata giornalistica presso il competente Tribunale;
estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto;
di non aver mai ricevuto ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 223/90 provvedimenti di disattivazione e di non aver mai effettuato trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi e ripetitivi, ovvero di aver ricevuto i seguenti provvedimenti di disattivazione dal….. al…, ovvero di aver effettuato trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi dal….. al…. per le seguenti ragioni…
di non aver ricevuto provvedimento di revoca dell’autorizzazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di non essere decaduta dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della delibera 127/00/CONC della stessa Autorità; (solo per le Tv con autorizzazione satellitare);·
le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno (art. 7 della l. 422/93), con l’indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo (art. 6 della l. 278/91);
il palinsesto settimanale tipo (dal lunedì alla domenica) con l’ora di inizio e l’ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di programmi informativi autoprodotti;
dichiarazione delle utenze telefoniche, intestate all’impresa e riferite esclusivamente alla testata giornalistica per la quale si richiedono le agevolazioni.
gli estremi delle posizioni previdenziali presso i rispettivi enti (ENPALS, INPGI, INPS, INPDAI, ecc) ;

Si richiedono inoltre i seguenti documenti:

certificati degli Enti Previdenziali (ENPALS, INPGI, INPS, INPDAI, ecc);
qualora non vi siano dipendenti iscritti presso uno degli Enti sopracitati inviare comunque una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale circostanza. La regolarità contributiva deve essere conseguita entro il 30 settembre successivo alla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza.

ALLEGATO 2 – EMITTENTI RADIOFONICHE

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale vengono indicati:
la sede legale e la sede operativa dell’impresa;
estremi di registrazione (numero e data) della testata giornalistica presso il competente Tribunale;
di non aver mai ricevuto ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 223/90 provvedimenti di disattivazione e di non aver mai effettuato trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi e ripetitivi, ovvero di aver ricevuto i seguenti provvedimenti di disattivazione dal….. al…, ovvero di aver effettuato trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi dal….. al…. per le seguenti ragioni…
estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto;
le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 25% (art.11 della legge n. 67/1987) e per non meno del 15% (art. 8 della legge n. 250/1990) delle ore di trasmissione effettuate tra le ore 7 e le ore 20 di ogni giorno;
il palinsesto settimanale tipo (dal lunedì alla domenica) con l’ora di inizio e l’ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di programmi informativi autoprodotti;
dichiarazione sulle sole utenze telefoniche, intestate all’impresa e riferite esclusivamente alla testata per la quale si richiedono le agevolazioni.

Si richiedono inoltre i seguenti documenti:

certificati degli Enti Previdenziali (ENPALS, INPGI, INPS, INPDAI, ecc);
qualora non vi siano dipendenti iscritti presso uno degli Enti sopracitati inviare comunque una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale circostanza. La regolarità contributiva deve essere conseguita il 30 settembre successivo alla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza.

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