Codice della strada: Quando è obbligatorio portare la bici a mano

É obbligatorio portare la bici a mano se:- si intralciano i pedoni (art. 182 c.s.) – “nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso” nonché “dove le circostanze lo richiedano” (art. 377 reg.) – quando c’è un cartello esplicito di divieto di transito e in area pedonale priva di deroga pro-bici (art. 3 c.s.) .

Comportamento in bici In strada è vietato fare di “improvvisi scarti” e “zig-zag” (art. 377 reg.); obbligo di tenere “libero l’uso delle braccia e delle mani” e di “reggere il manubrio almeno con una mano” e di non limitarsi visuale e libertà di manovra; divieto di farsi trainare e trainare veicoli (art. 182, comma 2 e 3 c.s.).

Segnalazioni con le braccia. Ogni variazione di traiettoria va segnalata, o con le frecce luminose analoghe a quelle per gli altri veicoli (art. 225 comma 6 reg.) o, in assenza, sporgendo di lato le braccia. L’ intenzione di fermarsi si comunica alzando verticalmente il braccio (art. 154 comma 2 c.s.).

Precedenze speciali – Le bici hanno precedenza sugli altri veicoli se c’è un attraversamento ciclabile segnalato (art. 40 c.s.), caso previsto, per garantire continuità a una pista, con tratteggio sull’asfalto. Le bici devono dare sempre la precedenza, oltre ai casi ordinari, anche se sboccano su una strada ordinaria da una pista ciclabile non “protetta” da strisce o semaforo (art. 145 comma 8 c.s.). Sempre ci vuole “massima cautela” nell’attraversare (art. 377 ult.comma reg.).

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