Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione giornalistica

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 26/27 marzo 97 “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati

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Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 26/27 marzo 97 “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione giornalistica” (Art. 25 Legge 675/96). Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 26/27 marzo 97
“Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione giornalistica” (art.25 Legge n.675/96).

Art. 1
Principi generali
Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.
In forza dell’art.21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche-dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art.9 della Direttive 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n.675/96.
Art. 2
Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
Il che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art.1, comma 2, lettera b) della legge n.675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art.10, comma 1, della legge n.675/96.
Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n.675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n.675/96.
Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, potendo rivelare le fonti delle notizie, sono tutelati direttamente dall’art.2 della legge n.69/63 in relazione al loro carattere strettamente fiduciario.
Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Art. 3
Tutela del domicilio
La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4
Rettifica
Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5
Diritto all’informazione e dati personali
Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6
Essenzialità dell’informazione
La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art.7
Tutela del minore
Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.
Art. 8
Tutela della dignità delle persone
Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persona in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.
Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9
Tutela del diritto alla non discriminazione
Nell’esercitare i diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10
Tutela della dignità delle persone malate
Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malati gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
La pubblicazione è ammessa nell’ambito di perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
Tutela della sfera sessuale della persona
Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art.24 della legge n.675/96.
Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art.686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art.5.
Art. 13
Ambito di applicazione, disciplinari
Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n.69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

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