CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI – STATUTO

(Emanato dal Sinodo Diocesano Udinese V – 1988).

Natura

Art. I

Il consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del codice di diritto canonico. è l’organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella vita della parrocchia. per garantire una migliore e corretta gestione comunitaria dei beni ecclesiastici.

Art. 2

Questo organismo è distinto dal consiglio pastorale parrocchiale e opera secondo la propria competenza. fissata in questo statuto. Infatti, mentre il CPP affronta la conduzione pastorale globale della parrocchia, il CPAE è in aiuto del sopradetto consiglio, per individuare e mettere in opera gli strumenti e le strutture di cui la pastorale parrocchiale necessita. Occorre perciò che tra i due consigli ci sia la massima collaborazione ed un ordinato coordinamento. Per questo i due organismi sono collegati. in modo ordinario, mediante la presenza di diritto di almeno un consigliere in ambedue i consigli.

Finalità

Art. 3

Scopo specifico del CPAE è di coadiuvare il parroco con il suo parere e con la sua opera nell’ammini‐strazione economica della parrocchia (can. 1280), tenendo conto, sia pure nel pieno rispetto di eventuali intenzioni degli offerenti, dei fini principali dei beni ecclesiastici e cioè l’esercizio del culto, le attività pastorali e caritative (can. 1254. 2) e l’onesto e dignitoso sostentamento del clero e delle persone in servizio parrocchiale.

Compiti

Art. 4

In concreto, il CPAE ha il compito di:

a) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla parrocchia. usando particolare premura per il patrimonio artistico e storico:

b) esaminare e dare il proprio parere su contratti, progetti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività parrocchiali;

c) condividere con il parroco l’impegno di soddisfare le esigenze economiche della comunità parrocchiale, in particolare l’equo sostentamento del clero, il giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegnato in attività liturgiche e pastorali, l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali dell’ente parrocchia;

d) esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell’amministrazione parrocchiale, copia dei quali deve essere trasmessa al consiglio diocesano per gli affari economici entro il mese di marzo di ogni anno;

e) farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi interparrocchiali e diocesani. in particolare degli istituti previsti dal CDC, can. 1274, per contribuire adeguatamente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la diocesana.

Composizione
Art. 5

Il CPAE si compone di almeno tre membri proposti dal parroco, dopo una conveniente consultazione all’interno del consiglio pastorale parrocchiale e con persone competenti in problemi economici; essi vengono nominati dall’Ordinario diocesano, il quale, per giusti motivi, può scegliere anche persone diverse da quelle presentate.

Art. 6

Presidente di diritto del CPAE è il parroco o l’amministratore parrocchiale, essendo il legale rappresentante della parrocchia a norma del CDC. can. 532.

Possono essere membri designati o cooptati. sempre con nomina dell’Ordinario diocesano, i vicari parrocchiali e i presidenti di particolari organismi esistenti in parrocchia.

Art. 7

Le persone designate devono avere una discreta competenza amministrativa e a questa unire, come requisiti indispensabili, integrità morale e comunione ecclesiale: non devono essere legate da parentela con il parroco (can. 492.3); essi prestano il loro servizio gratuitamente.

Art. 8

Si considera dimissionario il consigliere che, senza alcuna giustificazione, manchi a tre sedute consecutive.

Art. 9

I membri nominati durano in carica cinque anni; possono essere riconfermati per un altro quinquennio, secondo quanto è prescritto all’art. 5.

Poteri e funzionamento del Consiglio

Art. 10

I membri hanno voto consultivo, non deliberativo. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli, richiesta dai canoni 127 e 212, 3 del codice di diritto canonico, per cui il parroco deve ricercarne e ascoltarne attentamente il parere: non può discostarsene, se non per seri motivi: è tenuto a servirsene, ordinariamente, come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia. Il loro parere è obbligatorio, anche se non vincolante, per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre all’esame del consiglio diocesano per gli affari economici, corredati dal relativo verbale, regolarmente sottoscritto.

Art. 11

Le riunioni, almeno tre ogni anno, sono convocate, presiedute e dirette dal parroco; uno dei membri fungerà da segretario e redigerà diligentemente i verbali. Esse sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri.

Art. 12

Ogni membro del CPAE ha il dovere di partecipare alle riunioni, di giustificare le eventuali assenze e di compiere il suo incarico con la diligenza di un buon padre di famiglia (cf. can 1284).

Art 13

Nella prima riunione il presidente porterà a conoscenza di tutti i membri del consiglio l’inventario completo dei beni mobili e immobili e la reale situazione economico‐finanziaria della parrocchia (can. 1283, 2).

Art. 14

I registri di contabilità sono tenuti normalmente dal parroco, che può farsi coadiuvare da uno dei consiglieri. Per le pratiche amministrative prescritte dalla legge civile si consiglia di affidarsi ad un ufficio di consulenza esperto in materia.

Art. 15

I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito, devono essere sempre intestati a: PARROCCHIA Dl…. RAPPRESENTATA DAL PARROCO PRO TEMPORE….., e mai a persone private.

Art. 16

I verbali del consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva. Tutti i registri e libri contabili, tutti i documenti amministrativi e i verbali del consiglio devono essere conservati nell’ufficio o archivio parrocchiale. Essi sono soggetti alla visita canonica a norma del codice di diritto canonico (cann.555,4; 1276: 1287).

Informazioni alla comunità parrocchiale
Art. 17

Il CPAE presenta al consiglio pastorale parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza di tutta la comunità le componenti essenziali dello stesso; inoltre dà il rendiconto dell’utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli e indica anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Rinvio a norme generali

Art. 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del codice di diritto canonico vigente.

Fonte : Parrocchia San Zanobi e Santi Fiorentini

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