Il valore della Bolla Vox in excelso

E’ noto che attualmente esistono vari ordini o associazioni, autodefinitesi “templari”, che rivendicano, in maniera più o meno esplicita, una diretta derivazione dall’antico Ordine del . Del resto, si tratta di un fenomeno tutt’altro che nuovo: varie aggregazioni di persone, a partire dal Medioevo, hanno fatto valere, lungo i secoli, una loro presunta “discendenza diretta” dall’antico Ordine Templare.

Questa pretesa fu, ed è tuttora, fondata, in genere, su un grande falso storico; infatti queste associazioni asseriscono che l’ultimo Gran Maestro dell’antico Ordine – Jacques de Molay, come si è detto – qualche giorno prima della sua , avvenuta, come sappiamo, il 18 marzo 1314, avrebbe trasmesso i suoi poteri ad un Cavaliere di sua fiducia, assicurando così la continuità dell’Ordine. C’è addirittura qualcuna di queste associazioni che arriva a sostenere che, dopo la soppressione del 1312 e la morte del Gran Maestro nel 1314, in alcune case dell’antico Ordine si sia continuato a ricevere novizi e ad investire nuovi Cavalieri; in taluni casi queste investiture sarebbero avvenute all’interno di una stessa famiglia, per cui il cavalierato sarebbe stato trasmesso di padre in figlio. Tutte queste argomentazioni non paiono, né storicamente, né giuridicamente, fondate, e ciò per vari motivi.

“In primis”, il Sommo Pontefice, in qualità di “Vicarius Christi” e Capo supremo (visibile) della Chiesa, nonchè come massima autorità da cui il Gran Maestro dell’Ordine Templare, e l’Ordine stesso, dipendevano direttamente, aveva facoltà di estinguere l’Ordine ed una volta che tale soppressione fosse avvenuta, nessuno, se non un altro Pontefice, avrebbe potuto restaurarlo; da ciò ne discende che qualsiasi investitura eventualmente fatta successivamente al 1312 (anno della soppressione dell’Ordine), sarebbe stata illegale.

Si potrebbe discutere a lungo se la soppressione decretata da Papa Clemente V fosse opportuna e anche moralmente giusta, ma ciò non cambierebbe minimamente i termini della questione giuridica: Clemente V era il Papa, Capo visibile della di Cristo, diretto superiore gerarchico del Gran Maestro dell’Ordine, poteva sopprimere l’Ordine, questo era nel suo diritto ed egli si servì di questo diritto sopprimendo, di fatto, l’Ordine – come si è visto – con la celebre Bolla “Vox in excelso” del 22 marzo 1312:

“…con amarezza e dolore, non con sentenza giudiziaria, ma con provvedimento od ordinanza apostolica, noi, con il consenso del santo concilio, sopprimiamo con norma irreformabile e perpetua l’ordine dei templari, la sua regola, il suo abito e il suo nome, e lo assoggettiamo a divieto perpetuo, vietando severamente a chiunque di entrare in tale ordine, di riceverne e portarne l’abito e di presentarsi come templare. Se poi qualcuno facesse il contrario, incorra ipso facto nella sentenza di scomunica…”.

Di fronte a tale testo, qualcuno ha interpretato le parole latine della Bolla “…non per modum definitivae sententiae…” – che significano esattamente, come si è appena visto, “…non con sentenza giudiziaria…” -, traducendole, invece, con l’espressione “…non con sentenza definitiva…”, ossia proponendo la possibilità che – nelle intenzioni del legislatore pontificio – vi fosse di emanare una sentenza meramente provvisoria ed ipotizzando, di conseguenza, la semplice “sospensione” dell’Ordine.

Tale teoria non pare sostenibile, perché in realtà il Papa esplicitamente asserì, nella “Vox in excelso”, di non sopprimere l’Ordine tramite una sentenza giudiziaria che decidesse, appunto, sulle accuse di eresia, sodomia e apostasia mosse contro i Templari, in quanto le prove raccolte nel processo svolto, nelle varie località, contro di essi non si erano rivelate sufficienti: risultava dimostrata la sola colpevolezza di alcuni membri, ma non dell’intero Ordine. Conseguentemente il Papa non espresse alcun giudizio di condanna o di assoluzione per i capi di imputazione, perché non era in grado di farlo.

Dichiarò, infatti, di non sapere se l’Ordine fosse colpevole o meno delle accuse rivoltegli, tuttavia, ritenendo comunque opportuno sopprimerlo – al di là della fondatezza di quelle accuse – ed avendo facoltà di farlo, lo sopprimeva, sebbene non con lo strumento giudiziario (sentenza di condanna) – che, nel caso specifico, non poteva utilizzare -, ma con un provvedimento amministrativo.
Nella citata Bolla, si dice, infatti: “Ora, è vero che dai processi svolti l’ordine suddetto non può canonicamente essere dichiarato eretico con sentenza giudiziaria; ma lo stesso, a causa di quelle eresie che gli vengono attribuite, ha conseguito una pessima fama.

Moltissimi suoi membri, tra cui il maestro generale, il visitatore di Francia e i priori più in vista, per loro spontanea confessione sono risultati colpevoli di queste eresie, errori e delitti…Si può verosimilmente credere che da ora in poi non si troverà nessuno disposto a entrare in quest’ordine, per cui esso diverrebbe inutile alla chiesa di e al proseguimento dell’impresa della Terra Santa, al cui servizio era stato destinato…”.

Nella Bolla successiva, emessa nello stesso Concilio, la “Ad providam Christi Vicarii” del 2 maggio 1312, il Papa insiste nel ribadire le suddette argomentazioni: “Con il consenso del santo concilio, abbiamo recentemente soppresso, non senza amarezza e dolore del nostro cuore, l’Ordine della Casa della Milizia del Tempio di Gerusalemme, a causa del suo maestro, dei frati e di altre persone di detto ordine, che, in ogni parte del mondo, si sono macchiati di numerosi e diversi errori e peccati…Ciò non è avvenuto mediante sentenza giudiziaria, perché non possiamo giuridicamente pronunciarla in base alle indagini ed ai processi condotti nei loro confronti, ma mediante un provvedimento od ordinanza apostolica, con valore assoluto e perpetuo…”.

Ora, ritornando al discorso precedente, è storicamente e giuridicamente falso che il Papa abbia solo inteso “sospendere” l’Ordine con una semplice sentenza “provvisoria”, per la semplice ragione che non venne utilizzato nella procedura alcun tipo di sentenza, ma un mero provvedimento amministrativo (“provvedimento od ordinanza apostolica”).
Per quanto concerne il valore da attribuire a tale provvedimento amministrativo, non è dubbio che si trattò di un provvedimento definitivo ed irrevocabile, perché Clemente V proferisce frasi dal significato perentorio ed inequivoco (“…sopprimiamo con norma irreformabile e perpetua l’ordine dei templari…lo assoggettiamo a divieto perpetuo, vietando severamente a chiunque di entrare in tale ordine…Se poi qualcuno facesse il contrario, incorra ipso facto nella sentenza di scomunica…”).

Se si fosse trattato solo di una “sospensione” dell’Ordine, perché il Papa avrebbe parlato di “soppressione” (cioè, di estinzione)? Perché avrebbe poi dichiarato che la sua decisione era “irreformabile”? Perché avrebbe vietato a chiunque di entrare a far parte dell’Ordine “in perpetuo”? Perché, infine, avrebbe minacciato di scomunica chi avesse tentato di disobbedire a tali prescrizioni?

E’ possibile che, in seguito alla soppressione decretata da Papa Clemente V, vi siano state delle altre investiture? Il 22 marzo 1312 l’Ordine cessò di esistere.
Se da qualche parte, in , in qualche Precettoria o in qualche casa templare, successivamente a questa data fossero stati accolti dei novizi e fatti nuovi Cavalieri, ciò sarebbe avvenuto – giuridicamente parlando – in maniera assolutamente illegittima, perché non conforme alla lettera della legge – espressa con la Bolla “Vox in excelso” – che proibiva la continuazione o la ricostituzione dell’Ordine, nonchè illecita, perché non conforme al fine perseguito dalla legge, che voleva la fine irreversibile dell’Ordine. In definitiva, poiché il Tempio non esisteva più, quelle persone non sarebbero state Templari. L’Ordine del Tempio era un Ordine cristiano, al servizio della Chiesa di Roma; era stato riconosciuto come tale dal Papa Onorio II, in seno al Concilio di Troyes, nel 1129, ed aveva acquistato in tal modo la propria esistenza e rilevanza giuridica. L’identità ed il ruolo dell’Ordine avevano un fondamento ed un significato esclusivamente per l’ordinamento e nell’ordinamento della Chiesa. Un altro Papa, Clemente V, duecento anni più tardi, aveva privato quello stesso Ordine della sua esistenza e rilevanza giuridica, provocandone la morte.

Qualche altro autore, come si è accennato, menziona la leggenda – storicamente inverosimile – per cui la notte prima della sua esecuzione, Jacques de Molay avrebbe inviato suo nipote, il Conte di Beaujeu, nella cripta di Parigi, dove avrebbe recuperato la corona del Regno di Gerusalemme, il candeliere a sette bracci del Tempio di Salomone ed i quattro evangeliari d’oro della Chiesa del Santo Sepolcro.
In tal modo avrebbe trasmesso i propri poteri di Gran Maestro ad un altro cavaliere, assicurando così la continuità dell’Ordine.
Secondo tale leggenda, il nuovo Gran Maestro, in compagnia degli altri cavalieri superstiti, sarebbe riuscito a fuggire, ponendosi in salvo in Gran Bretagna o in Portogallo, e lì avrebbe ripreso segretamente l’attività dell’Ordine.

Si tratta, si è detto, di una leggenda priva di alcun fondamento storico, perché la storiografia ufficiale ha sempre ribadito che l’arresto dei Templari di Francia avvenne all’improvviso, senza che niente potesse far supporre una simile aggressione all’Ordine più potente e prestigioso della Cristianità, all’alba del venerdì 13 ottobre 1307, ed anche che avvenne simultaneamente in tutte le sedi dell’Ordine in Francia, senza che i monaci-cavalieri ed il loro Gran Maestro avessero modo di sapere cosa stesse avvenendo ai loro confratelli. Il Papa stesso seppe tutto a cose fatte.
Ma il problema non è questo. Al di là dell’attendibilità storica della menzionata leggenda, vale la pena precisare altri concetti essenziali, rispondendo alle seguenti domande. Avrebbe potuto, sotto il profilo giuridico, il Gran Maestro Jacques de Molay trasmettere i suoi poteri ad un altro cavaliere, per assicurare la continuità dell’Ordine?

La risposta pare debba essere negativa, se è vero che l’autorità magistrale nell’Ordine non era ereditaria, bensì di natura elettiva, sicchè Molay non avrebbe potuto conferirla o trasmetterla a nessuno (si ricordi l’antico principio del Diritto Romano: “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”). I “Retraits”, gli statuti gerarchici redatti probabilmente sotto il Gran Magistero di Bertrand de Blanquefort – e quindi fra il 1156 ed il 1169 -, che regolavano la vita dell’Ordine, stabilivano che il Gran Maestro venisse eletto con una complessa procedura che prendeva le mosse dalla convocazione del Capitolo generale. Sicuramente questo lo sapeva bene Jacques de Molay, che era entrato nell’Ordine nel 1265, che aveva partecipato all’elezione di due Gran Maestri, Guillaume de Beaujeu, nel 1273, e Tibaud Gaudin, nel 1291, e che era infine stato eletto in tal modo nel 1293 o nel 1294.

Ma anche ammettendo, per assurdo, che Molay abbia – ufficialmente, magari anche redigendo un documento formale – conferito nel 1314 i propri poteri di Gran Maestro ad un altro cavaliere, il valore giuridico di tale atto sarebbe nullo, sia perché l’Ordine era stato soppresso ormai da due anni, sia tenendo presente le modalità previste dal diritto (la Regola ed i “Retraits”) per l’elezione del Gran Maestro.

Avrebbero potuto, giuridicamente, i Cavalieri Templari trasmettere ai loro figli la dignità cavalleresca? Anche in tal caso la risposta non può che essere negativa. L’Ordine, come è noto, era composto da monaci-cavalieri, monaci con la facoltà di impugnare le , ma pur sempre monaci, vincolati quindi alla castità. Pur ammettendo che qualcuno di loro possa aver peccato, è certo che, mentre si può trasmettere ai figli il proprio nome, il proprio titolo nobiliare, i propri beni, ecc., non è possibile – in senso teologico e giuridico – trasmettere lo “status” monastico (così come non si può trasmettere quello sacerdotale), che deriva da una vocazione soprannaturale, dalla conseguente adesione personale, e dalla chiamata del superiore legittimo competente.

Non bisogna dimenticare, infatti, un dato essenziale, e cioè che l’antico Ordine non conferiva ai suoi membri un semplice titolo cavalleresco-nobiliare, trasmissibile anche ai discendenti, come avveniva ed, in qualche caso, avviene tuttora negli Ordini cavallereschi sorti ad iniziativa di Case Sovrane o della stessa Santa Sede, ma costituiva la persona in un vero e proprio stato di vita, di carattere sia monastico che militare.

Concludendo, quegli Ordini cavallereschi attuali che si dicono “Templari”o “Neotemplari” e che – ricollegandosi alla leggenda sopra descritta – rivendicano la discendenza dall’antico Ordine del Tempio, formulano un’affermazione storicamente falsa e giuridicamente illegittima, per tutto quanto fin qui considerato.

Senza dubbio è lecito ed ammissibile costituire Ordini “ex novo”, che si ispirino eventualmente al modello, alla regola, o al costume degli antichi Templari, ma bisogna avere l’onestà storica, morale ed intellettuale per fare presente inequivocabilmente che non vi è – né vi potrebbe essere – alcun legame, se non ideale, con l’antico Ordine del Tempio.

Nessun Ordine che si autonomini “Templare” può vantare una discendenza diretta dall’antico Ordine del Tempio, fondato nel 1119, soppresso nel 1312, morto e sepolto: solo ed esclusivamente il Romano Pontefice, come Capo della Santa Romana Chiesa, avrebbe il potere – ove lo ritenesse opportuno – di decretare la rinascita o la ricostituzione di quest’ultimo.

Fonte: Cavaliere Domenico Errante

Clicca su + per scegliere altri social non elencati...