Integratori alimentari: Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Enervit

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 novembre 2013, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se la società Enervit abbia posto in essere comportamenti contrari al divieto di intese verticali restrittive della concorrenza nei rapporti con la propria rete di rivenditori e grossisti, prevedendo prezzi minimi di rivendita, esclusive territoriali assolute e obblighi di non concorrenza a tempo indeterminato.

Il provvedimento è stato notificato oggi nel corso di alcune ispezioni effettuate in collaborazione con il gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza.In particolare l’istruttoria dovrà verificare l’eventuale portata anticoncorrenziale dei seguenti elementi:

1) accordo commerciale concluso tra Enervit ed il titolare di una farmacia/sito internet, che prevede la fissazione di un prezzo minimo di rivendita, con riferimento ai prodotti a marchio “Enerzona”;

2) l’invito rivolto da Enervit alla rete dei propri rivenditori online a non superare una percentuale massima di sconto sulle vendite via internet;

3) l’informativa diffusa da Enervit presso i propri rivenditori contenente un invito a non vendere i prodotti Enervit in lingua italiana al di fuori dei confini nazionali;

4) i contratti di distribuzione tra Enervit e i propri concessionari, che contengono un divieto di vendite al di fuori del territorio o di gruppi di clienti attribuiti in esclusiva e un patto di non concorrenza di durata indeterminata.

Secondo l’Antitrust l’accordo tra Enervit e il singolo farmacista/venditore online, riguardante la linea di prodotti “Enerzona”, potrebbe fare parte di una più ampia strategia commerciale finalizzata all’imposizione di prezzi minimi di vendita a tutti i suoi rivenditori, eventualmente in relazione anche ad altri marchi. Nella stessa direzione sembrerebbe andare anche la comunicazione standard inviata ai rivenditori Internet con l’invito a rispettare una percentuale massima di sconto per le vendite su tale canale distributivo. L’effetto potrebbe essere quello di ostacolare lo sviluppo di una concorrenza di prezzo intra-brand impedendo ai rivenditori di utilizzare una delle principali leve concorrenziali, il prezzo, con l’effetto di mantenerlo a un livello più elevato.

Anche il divieto di vendite al di fuori dei confini nazionali potrebbe rappresentare una violazione al divieto di intese restrittive previsto dal Trattato, creando ostacoli all’integrazione dei diversi mercati nazionali.

Infine, con riguardo alle vendite all’ingrosso, il contratto standard con i concessionari di vendita, che prevede un obbligo di non concorrenza di durata indeterminata e un divieto di vendita al di fuori della propria area di esclusiva, sembrerebbe limitare la possibilità per il concessionario di ampliare e diversificare la propria base di clientela e determinerebbe una riduzione della concorrenza intra-brand.

Il procedimento deve concludersi entro il 19 dicembre 2014.

Roma, 26 novembre 2013

agcm.it

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