Italia, Cavalli e Codice della strada

Questo post potrà sembrare un pò enigmatico ma diversi nostri utenti, in prevalenza italiani, hanno chiesto di dedicare un articolo ai cavalli che circolano su strada…si avete letto bene.

Dunque l’Art. 184 del codice della strada scrive: Circolazione degli , degli armenti e delle greggi.

Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.

3. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall’art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

Per ulteriori approfondimenti consigliamo una lettura su questa autorevole fonte: https://www.laleggepertutti.it/codice-della-strada/art-184-codice-della-strada-circolazione-degli-animali-degli-armenti-e-delle-greggi

I N O L T R E l’art. 115 del Codice della strada, attualmente in vigore, recita:

“1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

A) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di animali…”

Il medesimo articolo individua poi le amministrative applicabili.

E’ evidente che per strada non possiamo andarci come ci pare indi per cui è importante che c’è l’attitudine fisica, quella psichica e, soprattutto, il compimento del quattordicesimo anno di età cosa che spesso non sempre viene rispettato!

Il cavallo ovviamente si differenzia dal veicolo a motore poiché munito di un proprio cervello ed è quindi in grado di prendere decisioni in autonomia qualora avverte un pericolo, pertanto deve essere guidato da persona esperta e capace di imporgli il proprio volere e di ricondurlo all’ordine.

Altre informazioni sugli articoli del codice della strada applicati agli animali: https://www.ilpaesedeicavalli.org/il_cavallo_e_il_codice_della_strada.html

Clicca su + per scegliere altri social non elencati...