Italia, IVA alimenti e bevande

La somministrazione e cessione hanno due aliquote diverse. Nel principio di diritto numero 9 del 22 febbraio 2019, diffuso dall’Agenzia delle Entrate si legge:

La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016).

Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto”.

I riferimenti, infatti, alla base del principio di diritto numero 9 che stabilisce una differenza di aliquote IVA per cessione e somministrazione di alimenti e bevande sono la Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, e più in particolare la Parte III in cui vengono menzionati tutti i beni e servizi soggetti all’aliquota IVA del 10% e la risoluzione 103 del 2016.

In sintesi, l’aliquota IVA al 10% si applica alla somministrazione di alimenti e bevande la cui fattispecie è assimilabile alle prestazioni di servizi, quindi si caratterizza per la commistione di prestazioni di dare e fare e va distinta dalla mera cessione di alimenti e bevande.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019.

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