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Italia, Lavoro: Vietato il noleggio con riscio’

I tricicli a pedali non possono essere destinati a effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Lo ha detto il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Rocco Girlanda, in risposta ad una ‘interrogazione del deputato Ivan Catalano che aveva sollevato dubbi interpretativi sull’applicazione dell’art. 85, comma 2, del codice della strada. La legge di riforma del codice della strada (n. 120/2010) aveva inserito i tricicli fra i veicoli utilizzabili per il noleggio con conducente. L’art. 47, comma 2, Cds considera però “triciclo” soltanto il veicolo dotato di un motore. Nella risposta il sottosegretario dice che il triciclo a pedali va annoverato fra i velocipedi. Pertanto, se il legislatore avesse voluto consentire l’attività di noleggio con conducente ai tricicli a pedali, avrebbe dovuto menzionare i velocipedi. Ma, come risulta dai lavori parlamentari, un apposito emendamento in tal senso non era stato accolto. (ADUC – FI)

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La nostra curiosità giornalistica ci ha spinto nell’approfondire l’argomento; iniziamo quindi dall’Atto Camera: 4397 – Proposta di legge: CAVALLARO ed altri: “Modifica all’articolo 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso dei velocipedi” (4397).

Secondo quanto si legge sembra che il “sorpasso” del velocipede definito “triciclo” è più lento rispetto ad un singolo velocipede. Da qui la bocciatura all’uso del triciclo come mezzo di locomozione ad uso Taxi ? Aspettiamo le risposte da chi abbiamo contattato al Governo.

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