Overbooking aerea. I diritti del passeggero

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<![CDATA[ “Spiacente non abbiamo posti”. E’ la ferale notizia che un passeggero, munito di regolare biglietto e prenotazione confermata e in procinto di partire per le agognate vacanze, puo’ sentirsi dire in uno degli aeroporti italiani o dell’Unione europea. Si chiamo overbooking (sovraprenotazione) ed e’ un sistema che praticamente tutte le compagnie aeree adottano: vendono cioe’ piu’ biglietti di quanti siano i posti a disposizione. Saltano viaggio e nervi percio’ abbiamo voluto elencare le opzioni alle quali ha diritto il malcapitato turista (1). In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte: * Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu’ conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. * Assistenza, ovvero: – pasti e in relazione alla durata dell’attesa; – adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu’ pernottamenti; – trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; – due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail. (l’assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita’ ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche’ ai bambini non accompagnati). * Compensazione pecuniaria di: – euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km; – euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km; – euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km. Se al passeggero viene offerta la possibilita’ di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi , rispetto al volo prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia puo’ ridurre queste compensazioni del 50%. La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi. Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio. Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero non e’ tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perche’ devono essere erogati dalla compagnia aerea che deve informare i passeggeri dei loro diritti. ADUC]]>

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