Parassitismo e incapacità giornalistica
Parassitismo e incapacità giornalistica

Parassitismo e incapacità giornalistica

Gli articoli giornalistici, come altri testi, rientrano nella categoria delle opere dell’ingegno e, come tali, sottoposti alla disciplina e tutela delle norme in materia di diritto d’autore. A questo proposito lo chiarisce nel dettaglio la dott.ssa Mariarosaria Pisacane, responsabile contenuti web di, Locali d’Autore.

Il diritto d’autore, così come disciplinato dal Titolo IX (Capo I) del Codice Civile nonché dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941, protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Il diritto d’autore comprende, oltre a diritti di carattere patrimoniale (e, in quanto tali, alienabili, rinunciabili e prescrittibili), anche e soprattutto diritti di carattere morale, come il diritto alla paternità dell’opera dell’ingegno ed all’integrità della stessa.

Anche gli articoli giornalistici rientrano nella categoria delle opere dell’ingegno e, come tali, sottoposti alla disciplina e tutela delle norme in materia di diritto d’autore. Per ciò che concerne la riproduzione di un articolo giornalistico, l’art. 13 della Legge n. 633/1941 espressamente introduce il diritto esclusivo dell’autore di riprodurre la sua creazione. Pertanto riproduzioni da parte di terzi sono da considerarsi illecite.

La riproduzione di articoli giornalistici da parte di soggetti non autori e/o non editori è possibile solo nei casi tassativamente indicati dall’art. 65 della Legge n. 633/1941 e con le dovute condizioni. In particolare:

1) l’articolo deve essere di attualità a carattere politico, economico o religioso (al contrario, non rientrano gli articoli di carattere storico, culturale, geografico, artistico, tecnico o scientifico);

2) la riproduzione dell’articolo giornalistico non deve essere espressamente vietata dall’autore dello stesso o dal suo editore, attraverso formule o messaggi dal significato incontrovertibile;

3) in ogni caso vanno obbligatoriamente citati la fonte, la data e il nome dell’autore.

Il Capo VIII della succitata Legge disciplina le norme in materia di “Protezione del titolo, delle rubriche, dell’aspetto esterno dell’opera degli articoli e di notizie” con espresso divieto di concorrenza sleale, affermando che le mere informazioni e notizie ricavabili da altri giornali sono riproducibili, purché la stessa non venga effettuata con “atti contrari agli usi onesti giornalistici” e purché se ne citi la fonte (il tutto per evitare che oltre alla violazione del diritto d’autore si ravvisi anche un atto di concorrenza sleale, noto con l’appellativo di “parassitismo giornalistico”).

E’ opportuno ricordare che non è richiesta alcuna formalità amministrativa per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore su di un’opera: il diritto d’autore e la relativa normativa a tutela dello stesso, infatti, trovano automaticamente applicazione all’opera stessa all’atto della sua creazione da parte dell’autore, come particolare espressione del suo intellettuale.

Fonte Ilvescovado.it

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