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La responsabilità civile non è uno scherzo, tant’é chi commissiona a qualcuno una prestazione (in questo caso appunto le riprese a mezzo drone), risponde dei danni, in forza del rapporto di preposizione, ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile.
Se quindi il drone dovesse causare dei danni, ne risponderà non soltanto l’operatore, ma anche il committente, qualora le mansioni o le incombenze affidate abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno.
Questo ragionamento, peraltro, vale sia per le operazioni “legali” che per quelle “illegali”. Parimenti il committente risponderà civilmente degli eventuali trattamenti illeciti di dati personali, quale “titolare” del trattamento, salvo che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (art. 15 del Codice della Privacy – D.lgs 196/2003).
Per le sanzioni amministrative pecuniarie l’art. 5 della L. 689/1981 prevede che, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse sia passibile di sanzione.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, se un soggetto dovesse commissionare a un pilota un volo illegale (perché prevede il sorvolo di assembramenti, perché deve essere effettuato all’interno di una ATZ, e così via), la cui realizzazione venisse a integrare delle fattispecie di reato, anche il committente potrebbe essere chiamato a rispondere degli eventuali reati, assieme al pilota/operatore. E’ vero che il più delle volte si tratta di fattispecie contravvenzionali, ma è altrettanto vero che, comunque, si tratta pur sempre di un procedimento penale.
Violazioni della Privacy
La situazione è ben più grave se vengono commissionate riprese che carpiscano indebitamente immagini attinenti alla vita privata, svolgentesi in luoghi di privato domicilio (e si qualifichino quindi come interferenze illecite ex art. 615 bis c.p.), o che costituiscano un trattamento illecito di dati personali ex art. 167 del Codice della Privacy : in questi casi si tratta di ipotesi delittuose (punite ben più severamente) delle quali potrà essere chiamato a rispondere il committente, laddove venga provato il suo concorso nelle condotte stesse..
È quindi fondamentale, sia che si commissionino delle riprese, sia che si acquistino le stesse (già realizzate) che ci si assicuri che vengano effettuate, da un operatore professionista, nel pieno rispetto del Regolamento ENAC: le dichiarazioni e le autorizzazioni sono pubblicamente disponibili sul sito dell’ENAC stessa, ed è quindi facile verificare se si tratti di un professionista “a norma” o meno, e quali siano i limiti di operatività.
Fonte: Quadricottero News / Serviziodroni.com

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