Decalogo per la formulazione e le modalità di applicazione del tariffario dei compensi minimi per i giornalisti lavoratori autonomi – freelance (il tariffario dei giornalisti è bloccato dal 2007).
1 – Il compenso per il
2 – Il lavoro autonomo deve costare di più rispetto a quello dipendente.
3 – Ciascuna prestazione giornalistica di un lavoratore autonomo deve costare più del compenso di un’ora di lavoro previsto dal contratto nazionale di lavoro.
4 – Con riferimento al vigente Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi 2009-2013, nessuna prestazione può essere compensata meno di 25 euro (compenso professionale minimo).
5 – Il corrispettivo minimo di un testo giornalistico è pari al compenso professionale minimo moltiplicato per il numero di cartelle da 1500 battute (in eccesso) di lunghezza del testo.
6 – Il compenso per una prestazione giornalistica è commisurato alla diffusione e alle tariffe di vendita della pubblicità della testata, moltiplicando il compenso professionale minimo per il numero di volte che la tiratura supera 50.000 copie e/o il costo della intera pagina pubblicitaria supera i 5.000 euro.
7 – Il lavoro commissionato, sia su iniziativa della redazione che su proposta del
8 – Il compenso va corrisposto entro 30 giorni dalla consegna (o dall’annullamento dell’incarico).
9 – Le spese sostenute dal collaboratore e direttamente inerenti le prestazioni sono rimborsate a piè di lista, su presentazione di idonea documentazione, salvo patto contrario scritto.
10 – Si riconosce al collaboratore inviato fuori sede per un servizio l’indennità (il 30% del compenso tabellare) che il contratto nazionale di lavoro (art.7) accorda ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare la propria opera in funzione di inviati.
Di seguito alcuni esempi di applicazione del Decalogo in cui si utilizzano le seguenti definizioni:
a) Notizia: è una concisa
b) Articolo: è un testo in chiave di resoconto o di analisi su fatti o temi diversi fino a due cartelle da 25 righe di 60 battute l’una (esempio: politici, economici, sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, etc.).
c) Servizio: è un elaborato oltre le due cartelle più complesso e articolato che presuppone un approfondito lavoro di indagine o di ricerca.
(Cfr. Tariffario 2007 Ordine dei Giornalisti, Titolo VIII – Norme per l’applicazione del tariffario – lett. D).
Note alla Tabella A
(1) Notizia breve. 25 euro viene mantenuto come compenso più basso, come nel Tariffario 2007 dell’Ordine dei giornalisti e Tariffario 2010-2012 Fnsi-Uspi. Alle brevi fino a mezza cartella si applica un compenso che va da 25 a 50 euro.
(2) Notizia, di lunghezza non superiore ad una cartella.
(2) (3) (4) (5) (6) Si applicano i
(3) Articolo, di lunghezza compresa tra una e due cartelle.
(4) (5) (6) Servizio, più di due cartelle.
(7) Si è adottato il criterio di aumentare di 25 euro l’importo della colonna precedente.
Note alla Tabella B
(1) Proposta di nuovo tariffario utilizzando il Decalogo
(2) (9) (18) Notizia breve, non superiore a 1⁄2 cartella;
(3) (10) (19) Notizia, non superiore ad una cartella
(4) (11) (20) Articolo, non superiore a due cartelle
(5) (6) (7) (12) (13 (14) (21) Servizio, di lunghezza superiore a due cartelle
(8) I compensi previsti dal Tariffario 2007 dell’Odg
(15) Il compenso di un elaborato oltre le cinque cartelle è maggiorato del 20% (Cfr. Tariffario 2007 Odg – Titolo VIII – Norme per l’applicazione del tariffario – lett. L)
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NOTA Aggiornativa 2023
Le tariffe attuali sono aggiornate al costo della vita.