Toscana, sentieri e divieti

La foto che pubblichiamo al termine di questo post è arrivata in redazione da un nostro lettore, biker; si tratta di un sentiero ove c’è un cartello di divieto ed una sbarra.

Il dubbio sulla effettiva liceità di quei cartelli sorge dal fatto che noi bikers spesso incontriamo divieti anche di tipo differente, ma in gran parte dei casi i proprietari dei fondi o delle case si appropriano della viabilità senza averne diritto.

Il cartello è situato all’inizio di un sentiero che per una prima parte entra in un bosco per poi proseguire in strada interpoderale sterrata, in zona Castel Ruggero (Bagno a Ripoli).

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Il Sindaco di Bagno a Tipoli è stato informato, pubblicamente, sulla sua pagina in Facebook. Inoltre anche il Corpo Forestale Toscano è a conoscenza di questa situazione.

Nel contempo noi di RidersBike, per quanto possibile, cerchiamo di capire cosa dice il codice civile.

A questo proposito al fine di acclarare la “vexata quaestio”, ovvero qualificare giuridicamente le strade vicinali, occorre approntare una attenta disamina della normativa vigente in materia.

L’art. 2 del d.lgs. n.° 285/1992 c.d. “Codice della Strada” fornisce la seguente definizione di strada: “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”, ed al capoverso del medesimo articolo predispone una classificazione delle strade sulla base delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.

Quindi, la legge riconosce e disciplina i seguenti tipi di strada:

A – Autostrade;

B – Strade extraurbane principali;

C – Strade extraurbane secondarie;

D – Strade urbane di scorrimento;

E – Strade urbane di quartiere;

F – Strade locali;

F-bis Itinerari ciclopedonali.

L’art. 2, 6° comma, lett. D) ultimo periodo d.lgs. n.° 285/1992 statuisce che “le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali”; anche se riguardo a tale asserzione occorre fare una indispensabile disamina,con il precipuo fine di rilevare la normativa applicabile e le conseguenti peculiarità giuridico – normative. Le strade si distinguono a seconda del soggetto proprietario, potendo avere natura “demaniale”,“vicinale” o “privata”.

Le strade si distinguono a seconda del soggetto proprietario, potendo avere natura “demaniale”,“vicinale” o “privata”.

La natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza effettiva di tre condizioni, quali:

1.“il passaggio esercitato “iure servitutis pubblicae”, da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale”; nonché

2.“la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via”; ed infine

3.“un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile”, (TAR , Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugina, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991).

In linea di massima, le strade vicinali sono soggette ad uso pubblico. Tale presunzione deriva dal loro concreto utilizzo da parte della collettività (Sezione III, Cassazione civile, n.° 10139 del 1994).

La IV° Sezione penale della Corte di Cassazione (n.° 8950/1990); e, da ultima, la Sezione II del Tar della Puglia (n.° 491 del 1994) che addirittura ha precisato che la qualificazione di una strada come di uso pubblico discende non tanto dal fatto che su di essa possano transitare persone diverse dal proprietario o dal fatto che essa si colleghi ad una pubblica via quanto piuttosto presuppone che essa sia posta a servizio di una collettività di utenti (uti cives).

(L’approfondimento di questo testo è sul sito web https://www.filodiritto.com/).

Per discutere dell’argomento. in modo costruttivo, entrate nel gruppo “Passione Ciclismo” in Facebook.

La foto inerente all’oggetto del contendere di questo post:

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