Tutela del Giornalismo, diffamazione a mezzo stampa: Le cause di esclusione della responsabilita’
Tutela del Giornalismo, diffamazione a mezzo stampa: Le cause di esclusione della responsabilita’

Tutela del Giornalismo, diffamazione a mezzo stampa: Le cause di esclusione della responsabilita’

Il diritto di cronaca è espressione del più generale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, così come sancito e tutelato dall’articolo 21 della Costituzione. Il diritto di cronaca è dunque una specificazione della libertà di manifestazione del pensiero: infatti il cronista non si limita solo a riferire e diffondere le notizie, ma le interpreta e le commenta.

La pubblicazione di uno scritto diffamatorio non è punibile quando sia giustificata dall’esercizio di un diritto (articolo 51 codice penale):

1) il diritto di cronaca

2) il diritto di critica

3) il diritto di satira.

Purtroppo vi sono persone che cercano di fare soldi sulla pelle dei giornalisti, trascinandoli nei tribunali, quindi fate molta attenzione perché queste sono il peggio dell’esistenza umana. Poi ci sono i più meschini e criminali che ti recapitano pallottole, lasciano teste di coniglio mozzate sui parabrezza, ed altro ancora. In tutta questa bolgia di soggetti allucinati, riscontriamo ben quasi 4mila colleghi giornalisti che son bersaglio di minacce e intimidazioni in Italia al Maggio 2019.

I dati sono del rapporto “Molta mafia, poche notizie”, realizzato da “Ossigeno per l’informazione”, con il sostegno della Commissione Europea, su incarico del Centro Europeo per la libertà di Stampa e dei di Lipsia (Ecpmf).

Stando al report, fra il 2016 e il 2018, oltre 3.721 giornalisti, blogger, video operatori, fotoreporter italiani, elencati con nome e cognome, sono stati bersaglio di attacchi.

Tra gli attacchi ci sono minacce, intimidazioni, aggressioni, danneggiamenti, furti mirati ma anche gravi abusi del diritto come le querele pretestuose e le cause per diffamazione infondate.

Gli oltre 3721 operatori dell’informazione citati “mostrano la punta dell’icerberg, che misura 15-16 volte di più.

I dati sono stati prodotti da Ossigeno per l’Informazione che, dopo avere accertato i fatti, ha pubblicato il nomi di ognuna vittima e i dettagli dell’attacco subito. Dai dati risulta che circa il 38% di questi attacchi è dovuto alla pubblicazione di notizie sulla mafia.

Quanto alle modalità, circa la metà è stata violenta, un 40% legale e giudiziaria e il restante 10% informale (pressioni, divieto di partecipare a conferenze stampa, altri atti discriminatori)” – si legge nel rapporto.

“Nel 2016, Ossigeno ha aggiunto ai dati raccolti sul campo quelli inediti del Governo sull’esito dei processi per diffamazione a mezzo stampa in Italia. Essi hanno dimostrato che i procedimenti sono numerosissimi (circa settemila l’anno e aumentano dell’8 per cento ogni anno), lunghissimi (da due a sei anni per il primo grado) e 9 volte su 10 le accuse risultano infondate.

Ogni anno 155 imputati (in gran parte giornalisti) subiscono condanne a pene detentive per complessivi 103 anni di reclusione. Di solito queste condanne rimangono sospese, ma hanno lo stesso un forte effetto raggelante (chilling effect) sulla libertà di stampa e di espressione. Fra i condannati a pene detentive – conclude il rapporto – primeggiano i direttori responsabili dei giornali”.

Le minacce di ritorsioni nei confronti dei giornalisti avviene anche quando il comportamento di una persona è contrassegnato da ambiguità, usando interpretazioni personali, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, al fine di avere il diritto nel colpire l’esercizio del diritto di cronaca e di critica del .

Il va esente da pena nel caso in cui, nel rispetto della verità e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi, rispetto ad esso, quale semplice testimone, animato da dolus bonus e da ius narrandi.

Il diritto di cronaca giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.

L’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza).

Il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha, per sua natura, carattere congetturale, che non puo’, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica), con la precisazione che, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verita’, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive, non e’ invece necessario che tale fatto sia esposto con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi esclusivamente informativi, quando, cioe’, si esercita il diritto di cronaca. (umbertodavide.it)

Molti penalisti associano la carta al web, ma la prima regola che un soggetto il quale si reputa leso da una notizia breve e concisa, narrante fatti realmente accaduti, è quella di chiedere ed ottenere la pubblicazione della propria verità a controbilanciare la notizia medesima. Altrimenti tale soggetto ammette che la notizia sia vera. Nel caso in cui tale notizia viene cancellata dal cronista, il soggetto leso non ha alcun diritto di riportarla dopo mesi al fine di fare una azione che si configura nell’intimidazione del cronista, peggio che mai chiedendo al proprio consulente legale di non continuare a pubblicare notizie o articoli che associano tale soggetto a fatti correlati.

Secondo la Cassazione Internet non è stampa. La Suprema Corte ha stabilito che si è in presenza di stampa se vi è una riproduzione tipografica e se il prodotto dell’attività tipografica è destinato alla pubblicazione ed è effettivamente distribuito tra il pubblico, concludendo per l’assoluta eterogeneità tra stampa e telematica. In tal senso la normativa espressamente posta per la stampa non è applicabile al web per analogia, ma solo in quanto appositamente estesa a Internet tramite specifiche disposizioni legislative.

In questo solco si è inserita la sentenza della Cassazione, n. 35511 del 2010, che ha assolto il direttore responsabile di un quotidiano locale online (regolarmente registrato), imputato del reato di omesso controllo, “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Secondo la Suprema Corte, l’art 57 c.p. prevede la responsabilità del direttore che “omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati”, e quindi lo punisce “a titolo di colpa”.
Per la condanna occorre, quindi, non solo la violazione della regola cautelare, ma anche l’esistenza di una colpa che renda la condotta rimproverabile al suo autore. Cioè, il dovere di controllo deve poter essere adempiuto, essere “esigibile” in concreto.

L’art. 57, precisa la Corte, si riferisce specificamente all’informazione diffusa attraverso la carta stampata, ed essendo presente nel nostro ordinamento il divieto di analogia in malam partem per le norme penali, dette norme non possono essere estese automaticamente dalla carta stampata ai giornali online. Come del resto è accaduto per la televisione, per la quale sono state scritte norme ad hoc.

Con la legge 62 del 2001 e il decreto legislativo 70 del 2003 alcune norme specifiche per i giornali cartacei sono state estese anche ai giornali online, ma non l’art. 57 c.p. e la normativa penale.

L’art. 57 è stato pensato per realtà ben differenti rispetto ai giornali online. Un giornale cartaceo ha un numero finito di pagine, un numero limitato di articoli, e specifici tempi di pubblicazione, per cui è concretamente possibile un controllo sul suo contenuto. Il giornale online invece si presenta con un numero indefinito di pagine e di articoli, è modificato e aggiornato continuamente e in maniera repentina, per cui un controllo tempestivo del direttore responsabile non è concretamente esigibile, perché significherebbe pretendere un grado di diligenza ben superiore a quello ordinario, date le caratteristiche delle pubblicazioni sul web.

Quindi, non solo l’art. 57 non si applica al web in quanto non è mai stato esteso con una specifica norma, ma il direttore responsabile di un giornale online non risponde di omesso controllo anche perché tale condotta non è in concreto esigibile a causa delle differenze ontologiche tra la stampa e Internet. Del resto tale estensione è stata sempre negata anche in relazione al direttore di una testata televisiva.

Qualora una persona dovesse aver fatto lo screenshot della notizia in cui si sente leso, ma tale testo non risulta più visibile, si configura il reato di ‘estorsione’ verso il cronista giornalista. Di conseguenza al web non si applica l’aggravante della diffamazione a mezzo stampa prevista dall’art. 13 della legge sulla stampa, bensì l’aggravante della diffamazione attraverso un mezzo di pubblicità, come prevista dal terzo comma dell’articolo 595 c.p.: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516”.

Quando l’art. 21 della Costituzione riconosce che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, con questa amplissima formulazione tutela ogni soggetto e ogni forma di diffusione, chiarendo che non è ammissibile alcuna discriminazione tra idee e notizie, critica e cronaca, essendo tutte “libera espressione”. La tutela, quindi, non è legata né alla posizione soggettiva (giornalista iscritto all’albo) né al mezzo di diffusione (giornale cartaceo), ma soltanto al contenuto.

Tra l’altro l’art. 595 c.p. prevede una pena inferiore rispetto all’art. 13 legge stampa (da 1 a sei anni). Una eventuale estensione delle norme penali in materia di stampa anche alla rete comporterebbe l’applicazione di tale maggiore pena.

Fonti
diritto.it
salernosera.it
valigiablu.it

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