UE, Voli interrotti per problemi tecnici ? Obbligo rimborsare vittime
UE, Voli interrotti per problemi tecnici ? Obbligo rimborsare vittime

UE, Voli interrotti per problemi tecnici ? Obbligo rimborsare vittime

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito, con sentenza depositata ieri (causa C-257/14), che i vettori aerei devono versare gli indennizzi alle vittime di ritardi anche quando il guasto è sorto improvvisamente, anche se questo guasto non è imputabile a carenza di manutenzione e non è emerso durante i regolari controlli. A rivolgersi alla Corte i giudici olandesi per un viaggiatore che chiedeva una compensazione pecuniaria alla Klm. Il suo volo era arrivato con 29 ore di ritardo. La compagnia aveva addotto un problema tecnico invocando, per non concedere i rimborsi di legge, le circostanze eccezionali (articolo 5, paragrafo 3 del regolamento n. 261/2004 – che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in presenza di circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare adottando tutte le misure necessarie).

La Corte ha precisato che il rifiuto di indennizzo in caso di ritardi o di cancellazione dei voli è una circostanza eccezionale e una deroga al principio generale che obbliga il vettore alla compensazione monetaria. Questo vuol dire che l’eccezione deve essere interpretata in modo restrittivo. Ma per i giudici i problemi tecnici non possono essere inclusi in modo generale tra le circostanze eccezionali tanto più che, nei trasporti, non possono certo essere considerati come eventi inaspettati.

La compagnia imputava il ritardo a un pezzo prematuramente difettoso. Una giustificazione che non ha convinto la Corte perché si tratta, in ogni caso, di eventi intrinsecamente legati al sistema complesso che caratterizza gli aeromobili. Il vettore, quindi, deve essere pronto a far fronte a problemi tecnici e garantire prevenzione, manutenzione e riparazione dei guasti. Ma la negazione del rimborso non va bene neanche in presenza di un difetto di fabbricazione del pezzo che ha causato il guasto, perche’ in questo caso la compagnia aerea deve agire conto il fabbricante. Così le conseguenze economiche del vettore saranno attenuate, ma senza far pagare il passeggero per problemi che non sono dello sesso.

ADUC – Fi

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