Le messe cattoliche ai defunti cumulative sono vietate, ma non tutti i fedeli lo sanno

A norma del can. 948 devono essere applicate “Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l’offerta data, anche se esigua, è stata accettata”. Perciò il sacerdote che accetta l’offerta per la celebrazione di una santa Messa per una intenzione particolare è tenuto ex iustitia a soddisfare personalmente l’obbligo assunto (cfr. can.
949)) oppure a commeterne l’adempimento ad altro sacerdote, alle condizioni stabilite dal diritto (cfr. cann. 954-955).

5 2. Contravvengono pertanto a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che raccolgono indistintamente offerte per la celebrazione di Messe secondo particolari intenzioni e, cumulandole in un ‘unica offerta all’insaputa degli offerenti, vi soddisfano con un’unica santa Messa celebrata secondo un’intenzione detta ‘collettiva’.

Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un’unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa Messa, celebrata secondo un’unica intenzione ‘collettiva’.

In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il luogo e l’orario in cui tale santa Messa sarà celebrata, non piu di due volte per settimana.

5 3. I pastori nelle cui diocesi si verificano questi casi, si rendano conto che
questo uso, che costituisce un’eccezione alla vigente legge canonica, qualora si allargasse eccessivamente – anche in base a idee errate sul significato delle offerte per le sante Messe – deve essere ritenuto un abuso e potrebbe ingenerare progressivamente nei fedeli la desuetudine di offrire l’obolo per la celebrazione di sante Messe secondo intenzioni singole, estinguendo una antichissima consuetudine salutare per le singole anime e per tutta la Chiesa.

Fonte
chiesacattolica.it

Clicca su + per scegliere altri social non elencati...