Degrado a Firenze, dai suppellettili alla immondizia…essere civili è un optional?

In una via di un quartiere periferico di erano appoggiati suppellettili di ogni tipo, immondizia che traboccava dai cassonetti, buche profonde come crateri. Tant’è che pure un quotidiano locale scrisse sulla situazione degradante.

Un pomeriggio una giovane donna, in un terrazzo di un condominio, si spoglia per rimanere completamente nuda a prendere il sole. La medesima, due giorni dopo, si è masturbata.

Durante la quarantena una giovane coppia consumava l’amplesso orale in un terrazzo, pensando di non essere osservati perché ‘furbescamente’ avevano  abbassato le tende da sole.

Un pomeriggio una donna adulta prendeva il sole in terrazzo, in lingerie….trasparente!

Una mattina di domenica, una donna adulta era a lavare l’auto nel parcheggio adiacente ad un condominio. Al termine, riscontrando era sudata, si è cambiata la maglietta rimanendo a seno nudo.

Quanto sopra raccontato da chi abita nei palazzi adiacenti, ma anche documentato con un video che ha ripreso, dall’alto, con un drone, quanto accaduto nel quartiere 2.

L’autore ha poi pubblicato questo video su un , all’interno di un gruppo Toscano, dedicato al degrado ambientale, la sicurezza cittadini, ecc.

Il gestore del gruppo ha poi cancellato tempestivamente il video (con i vari filmati interni), espellendo anche l’autore.

L’autore dei filmati risulta, un minorenne.

Il gestore del gruppo, ha poi ricevuto un messaggio privato da una persona, il quale riferì che quei video erano stati girati da suo figlio (minorenne) ed essendo rimasto traumatizzato, dal contenuto, aveva provveduto a cancellarli dal suo computer.

Quali sono le imputazioni penali che potrebbero incorrere i protagonisti dei suddetti filmati?

Prima di tutto l’art. 726 del cod. pen., punisce il compimento di atti contrari alla pubblica decenza che è, al pari di molti altri precetti contenuti nello stesso codice (come, ad esempio, l’affine art. 527, riguardante invece specificamente gli atti osceni).

Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che, in spregio ai di convivenza e di decoro che devono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione in luogo pubblico” (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 1567 del 26/03/2010).

L’art. 527 cod. pen. dice: questi, a differenza dei primi, “offendono in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 2447 del 14/03/1985).

Come ogni delitto caratterizzato dall’elemento psicologico della colpa, dato essenziale, affinché possa scattare la responsabilità dell’agente, è che l’evento, oltre che accompagnato da un elemento normativo, sia altresì evitabile.


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