Il contributo chiesto dai consorzi di bonifica non ha una scadenza annua regolare

La polemica sulla richiesta dei consorzi nel pagare una quota senza che l’anno solare sia terminato ha infiammato l’Italia intera; migliaia sono i cittadini che si stanno rivolgendo alle testate giornalistiche indipendenti per avere un supporto al fine di chiarimenti seri da parte del governo e delle regioni.

La maggior parte dei contribuenti che nel caso specifico si identificano in ‘consorziati volontariamente obbligatori’ , hanno lamentato il fatto nel aver pagato la quota a novembre 2022 e poi adesso a Luglio 2023 una quota ulteriore vedendola come una truffa.

Ricordiamo che i consorzi di bonifica furono previsti nel regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 di approvazione del regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, tuttora in vigore in alcune parti (polizia di bonifica).

Il regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 che reca nuove norme per la bonifica integrale e approva il testo unico, contiene le norme statali di riferimento per le Regioni alle quali oggi compete la disciplina normativa della materia.

Essendo un consorzio, questo ente è amministrato dai consorziati. Tutti i proprietari di beni immobili (terreni e fabbricati in genere) ricadenti all’interno del comprensorio di competenza dell’ente sono tenuti, per legge, a contribuire alla spese per la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica tramite i contributi di bonifica.

Il riparto delle spese ed il conseguente calcolo del contributo a carico di ogni singolo consorziato viene eseguito in proporzione al beneficio che gli immobili di proprietà traggono dalle suddette attività. Ma non sempre è vero, considerando che, ad esempio, in , fanno il calcolo con dei coefficienti ricavati dal catasto.

La riscossione del tributo consortile può avvenire mediante l’emissione di Avvisi di pagamento (Riscossione spontanea) oppure mediante Cartelle di pagamento.

I consorziati eleggono inoltre i rappresentanti (tutti proprietari di immobili dell’area di bonifica) di un consiglio di amministrazione che a sua volta elegge un presidente.

I Consorzi di bonifica realizzano anche nuove opere di bonifica, in genere con fondi statali o regionali.

Noi abbiamo chiesto informazioni più specifiche ricevendo una risposta tecnicamente piuttosto complessa, ma che in sintesi sottolinea l’obbligatorietà di pagare quando il consorzio chiede il tributo perché non c’è alcuna data indicata; su questo ovviamente andrà fatto presente all’attuale governo toscano ed a quello nazionale, poiché è ben ovvio che i consorziati non sono dei bancomat a piacimento del consorzio.

A tal proposito c’è chi, dopo aver appunto pagato a novembre 2022 si è visto recapitare il pagamento a luglio 2023, cioè dopo poco più di otto (8) mesi nell’anno solare. Ovviamente la richiesta è, secondo il funzionario da noi interpellato, giustificata e nulla quindi si può obiettare data la mancanza di una regola sul ‘quando’ od entro ‘quando’ tale contributo va pagato.

Quello che si corrisponde al Consorzio di Bonifica è un “contributo” volontario, ma obbligatorio poiché l’immobile concorre al “perimetro di contribuenza” adeguatamente classificato.

La maggior parte di coloro lamentano questo contributo volontario obbligatorio, si avete letto bene perché così è definito, lo ritengono a tutti gli effetti una gabella o tassa ed anche se in ogni manuale di diritto tributario si tratta di ben altro, il contributo che viene posto a carico di un certo soggetto trae (o dovrebbe) un vantaggio, diretto o indiretto, da un servizio pubblico, anche non oggetto di sua scelta.

Quello dovuto per il Consorzio di Bonifica, è un tipico caso di contributo, che trova la sua fonte nella legge: art. 860 del codice civile e artt. 17 e 59 del R.D. 13.2.1933 n. 215. In Toscana, l’istituto è disciplinato anche dagli artt. 8 e 24 della L.R. 79/2012

Il contributo è un obbligo che consegue all’esistenza del bene e ad un conseguente beneficio…ma qui c’è già una giurisprudenza ben precisa con sentenze anche a favore del consorziato, in quanto l’inclusione o meno di un immobile all’interno del perimetro pur se dipende dal piano di classificazione, redatto in base alla legge regionale, può infatti non essere soggetto al pagamento, solo se sia escluso nel c.d. “perimetro di contribuenza” (area interessata).

Oppure l’immobile non si paga il contributo al consorzio se non c’è alcun beneficio, ma esso deve essere dimostrabile al contribuente; infatti, il contributo è dovuto solo se l’attività comporti un vantaggio in termini di aumento o conservazione del valore del bene.

Vi sono infatti casi in cui, ad esempio, chi abita ad un sesto piano di un condominio si chiede qual’è il beneficio di opere idrauliche in quanto se esonda il fiume Arno ben difficilmente potrebbe raggiungere l’ultimo piano, pertanto ritiene la -gabella- del consorzio una truffa a tutti gli effetti.

In concreto, il tributo di bonifica per l’immobile classificato, viene quantificato attraverso complessi parametri tecnici, che da un lato individuano l’attività da svolgere per garantire la sicurezza del bene e dall’altro stimano il valore del bene, in modo da parametrare caso per caso la contribuzione (piano di classifica).

Concludendo se ritenete che il contributo è una gabella ingiusta, rivolgetevi alla competente autorità giudiziaria, anche se chiedono al di sotto dei 50 euro, poiché se per voi questi sono dei baracconi di denaro a sfondo politico se continuante passivamente a pagare, non lamentatevi.

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