Account e falsi profili, la piaga dei social
I falsi profili sono ormai una piaga di molti social, e sono tanti che non appartengono a delle persone vere, mentre altri celano il nome per non essere identificati. La indagine giornalistica di
Cosa dice la legge italiana in merito agli account e profili falsi? “Il regolamento Facebook vieta di fornire informazioni personali false e creare account personale falso atto a compiere attività illecite”.
In pratica, creare un profilo falso su Facebook di una persona non esistente non è reato se lo si usa senza commettere illeciti.
Da recente ci siamo imbattuti su una segnalazione particolare, da parte di un utente. Si tratta del classico caso inerente all’account con il nome esatto, ma il cognome di altra persona. Il soggetto in questione, da una ricerca sul social Facebook, risulta essere iscritto ad un gruppo che, peraltro, è inerente alla zona in cui abita.
In quel gruppo, cercando tale utente, abbiamo scoperto l’esistenza di un vero, cioé reale, persona con, guarda caso, nome e cognome identici. La differenza, fra i due utenti, è la foto del profilo, ove una è, presumiamo reale, l’altra invece non lo è.
In questo caso si parla di inganno, ovvero la persona con account falso, utilizza il suo profilo per scrivere e dialogare, ma applica una maschera.
Qualcuno potrebbe obiettare sul caso di omonimia, quanti sono infatti coloro che si chiamano ‘Antonino Laqualunque’?
L’identità di una persona esistente, o di un’azienda non deve essere però doppiata o sostituita, a prescindere dalle finalità.
Cosa fare se colui o colei vengono a sapere che un tizio sta abusando del suo profilo?
La vittima, può sempre sporgere denuncia. Non rileva che lo scopo non sia quello di commettere altri reati, molestare, invadere l’altrui privacy, ecc. Basta il semplice appropriarsi di un nome non proprio per poter configurare l’illecito penale, indipendentemente dal danno o dal vantaggio che viene perseguito.
Attenzione però…il reato di «sostituzione di persona» richiede la malafede (il cosiddetto «dolo specifico»): è necessaria cioè l’intenzione di appropriarsi di un nome altrui, ossia quello di una persona specifica, allo scopo di far cadere gli altri utenti in errore e far sì che questi scambino il
Ovviamente, dal lato umano, è piuttosto ‘infantile’ utilizzare il proprio nome ma il cognome di un’altro simile, allo scopo di scrivere, commentare, condividere con altri esseri umani, ma si sa, la mente umana gioca brutti scherzi; il peggio è quando chi è dietro a quei profili danneggia, con il suo comportamento infantile, le persone che gli stanno vicine, familiari in primis.
In caso di reati commessi a mezzo di profilo Falso ci si può rivolgere al più vicino ufficio di polizia postale per sporgere la querela. Gli atti verranno trasmessi alla competente procura della Repubblica per l’avvio delle indagini e l’individuazione del colpevole.
Note
In base all’art. 494 cod. pen.: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.