toscana

Relazione illustrativa. Il contesto in cui si colloca questa proposta di legge finanziaria è caratterizzato dall’aggravamento della crisi finanziaria internazionale e italiana, e dall’inasprimento dei tagli apportati dallo Stato alle regioni. Con la manovra per il 2013 si è ritenuto opportuno procedere ad un aumento dei tributi regionali onde fare fronte agli impegni ed alla piena spendibilità delle risorse relative alla sanità, alle politiche sociali e alle infrastrutture strategiche quali condizioni per il mantenimento della coesione sociale ed il rilancio di una crescita sostenibile.

CAPO I – Disposizioni in materia di entrata

Sezione I – Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Nella sezione I relativa alle disposizioni in materia di IRAP si procede alla variazione dell’aliquota per alcune categorie di soggetti passivi e per alcuni settori di attività economica Nell’articolo 1, comma 1 è prevista la maggiorazione di aliquota per i soggetti passivi con codici attività indicati nell’allegato A. Nello specifico si evidenzia che nei settori manifatturiero e costruzioni sono colpite solo la fabbricazione di prodotti farmaceutici e le attività di ingegneria civile, mentre nel commercio e nei servizi di alloggio e ristorazione sono colpite solo le società di capitali. Sono totalmente esclusi i settori: agricolo, dell’istruzione, dell’assistenza sociale, dei servizi alla persona, delle attività in ambito ricreativo, artistico e di intrattenimento. Tutti gli altri settori economici, ferme restando le più elevate aliquote già in vigore per i settori bancario, assicurativo, società immobiliari, gestione autostrade e raffinerie di , saranno colpiti da una maggiore aliquota dello 0,92%.

Al comma 2 dell’articolo 1 è prevista una riduzione dell’IRAP coerente con il Programma regionale di sviluppo 2011-2015, che fissa tra gli obiettivi della legislatura la necessità di “sostenere l’attrazione degli investimenti diretti identificando e promuovendo le opportunità di investimento che rispondano alle attese ed esigenze di crescita/redditività dell’economia e delle aziende, in un contesto segnato da una forte competizione tra territori per la localizzazione dei progetti e da un mercato degli investimenti sempre più frammentato e limitato”. Per garantire tale obiettivo è necessario anche operare affinché permangano gli attuali investimenti delle imprese presenti sul territorio regionale e nel caso specifico delle imprese operanti nel settore dell’autonoleggio. Tale riduzione risulta opportuna tenuto anche conto del quadro normativo recentemente modificato in materia di imposta provinciale di trascrizione dei veicoli.

Infine si evidenzia che sono salvaguardate integralmente le attuali aliquote agevolate in vigore per le ONLUS, le cooperative sociali e le imprese con certificazione ambientale e sociale. Sono completamente esclusi i contribuenti operanti nel settore agricolo, nel settore dei servizi assistenziali, delle attività artistiche e sportive, dell’istruzione e dei servizi di pulizia, cura e manutenzione del paesaggio.

Resta inteso che qualora un soggetto con codice attività di cui all’allegato A goda di un regime di agevolazione previsto da norme regionali vigenti applicherà l’aliquota agevolata nei limiti ed alle condizioni previste da tali norme.

Inoltre per i soggetti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio 1 luglio-30 giugno) l’incremento di aliquota si applica a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012 (nell’esempio a partire dal 1 luglio 2013).

Infine, al comma 1 dell’articolo 2 è prevista una deduzione IRAP per le micro, piccole e medie imprese che assumono lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, lavoratori percettori di mobilità in deroga di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 3 ottobre 2011 e lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008, per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della l 604/1966 e che alla data dell’assunzione siano in stato di disoccupazione. Il favor verso tali imprese diventa parte della disposizione di cui all’articolo 5 quindecies della l.r. 35/2000 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), all’uopo modificata dall’articolo 35 della presente legge. Tali deduzioni rientrano nella disciplina del regime de minimis. Le modalità applicative necessarie per usufruire della deduzione dalla base imponibile dell’IRAP saranno disciplinate con apposito regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Con l’intervento dell’IRAP si prevede di accertare una maggiore imposta di 119,7 milioni di euro.
La stima del maggior gettito è effettuata su dati acquisiti dall’anagrafe tributaria dello Stato.

Sezione II – Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF

Nella Sezione II è disposto un incremento dell’aliquota base differenziandolo per classe di reddito imponibile: per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, fino a 28.000 euro è stato disposto un incremento dell’aliquota base di una percentuale dello 0,2%, mentre sulla parte di reddito che supera i 28.000 euro è stato disposto un ulteriore incremento dell’aliquota base di una percentuale dello 0,5% (regime a scaglioni). Tale differenziazione di aliquote è stata improntata ad un criterio di gradualità dell’aliquota in relazione a due fasce di reddito imponibile, in attuazione del principio costituzionale di progressività del prelievo.

Con questo intervento si prevede di accertare una maggiore imposta di 115,02 milioni di euro. La stima del maggior gettito è effettuata su dati acquisiti dall’anagrafe tributaria dello Stato. A sostegno delle famiglie viene inoltre prevista l’introduzione di una maggiorazione delle detrazioni IRPEF per figli a carico ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 68/2011 (con particolare riferimento alla presenza di figli disabili ed alle famiglie numerose). L’onere a carico del bilancio regionale è stimato in circa euro 21,23 milioni. L’effetto netto stimato delle due misure è un aumento del gettito dell’addizionale regionale pari a 93,7 milioni di euro.
Vista la determinazione delle nuove tariffe dell’addizionale regionale IRPEF disposta all’articolo 4, con la disposizione di cui all’articolo 6 si procede all’abrogazione dell’articolo 1 della finanziaria 2012.

Sezione III – Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile

Con le disposizioni di cui all’articolo 8 si apportano modifiche all’importo della tariffa dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile, vigente nel corso dell’anno 2012. Le modifiche comportano un aumento dell’addizionale per usi civili, mentre per gli usi industriali e le utenze esenti vengono confermate le tariffe del 2012. Vista la determinazione delle nuove tariffe dell’addizionale regionale, con la disposizione di cui all’articolo 9 si procede all’abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale 67/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) che dispone il tariffario vigente.

Sezione IV – Disposizioni in materia di demanio

Con la disposizione di cui all’articolo 11 si modifica l’importo dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. La modifica comporta un incremento dell’imposta al 300% del canone demaniale dovuto, rispetto al valore attuale del 100%. Con la disposizione di cui all’articolo 12 si modifica l’importo dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile limitatamente alle concessioni demaniali marittime. Le modifica comporta un incremento dell’imposta al 60% del canone demaniale dovuto, rispetto al valore attuale del 15%.

Le modifiche si intendono a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Sezione V – Soppressione della tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale

Con la disposizione dell’articolo 15, facendo uso della facoltà attribuita alle regioni dal d.lgs.
68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), si sopprime la tassa sull’abilitazione professionale. Si tratta di un segnale di attenzione nei confronti dei giovani laureati presso le università toscane che si iscrivono ad un albo professionale. L’onere a carico del bilancio regionale è pari a circa euro 500.000.

Sezione VI – Notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione

L’intervento è dettato dalla necessità di armonizzare in un unico contesto le procedure afferenti la notificazione degli atti di impositivi e degli atti di contestazione.

Sezione VII – Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in

A seguito dell’impugnativa dinanzi la Corte Costituzionale della l.r. 45/2012 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), per motivi di illegittimità costituzionale, si è ritenuto opportuno apportare in legge finanziaria 2013 alcune modifiche alla legge sopramenzionata.

La modifica proposta consiste nel sostituire la tipologia dell’agevolazione fiscale concernente il credito di imposta sull’IRAP a favore di coloro che finanziano progetti in ambito culturale e paesaggistico, di cui all’articolo 4 della l.r. 45/2012, con la deduzione dalla base imponibile IRAP.
Considerato che il credito di imposta sull’IRAP applicato dalla Regione è stato ritenuto illegittimo, in quanto l’IRAP è un tributo di natura statale che esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), è opportuno sostituire tale agevolazione fiscale con la deduzione dalla base imponibile IRAP come previsto dall’articolo 5 del D.lgs 68/2011.

Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 45/2012, il quale prevede la possibilità di stipulare una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, è abrogato.

Sezione VIII – Disposizioni in materia di amministrative Procedure di notifica ordinanza di ingiunzione

L’intervento introduce specifiche disposizioni, in materia di recupero delle spese amministrative sostenute dall’ente nella gestione dei procedimenti inerenti le posizioni oggetto di azione accertativa per sanzioni amministrative.

Inoltre si stabilisce l’importo delle spese amministrative e si chiarisce che saranno addebitate al soggetto obbligato al pagamento della sanzione (trasgressore, obbligati in solido). L’importo è stato quantificato tenendo conto delle spese di assistenza hardware e software degli archivi informatici e degli applicativi regionali, nonché delle spese per i collegamenti informativi ai vari archivi e database esterni (es. Infocamere, Agenzia delle Entrate, etc.).

CAPO II – Riorganizzazione della spesa regionale

Sezione I – Limitazioni delle assunzioni per l’anno 2013

Facendo seguito alla previsione contenuta nella legge finanziaria per l’anno 2012, ai fini di un maggiore contenimento della spesa per il personale si prevede che anche nell’anno 2013 la Regione non possa effettuare assunzioni a tempo indeterminato; tale divieto, tuttavia, non opera con riferimento alle assunzioni delle categorie protette e alle mobilità di personale regionale verso enti dipendenti o aziende sanitarie della Regione o di personale di questi ultimi enti verso la Regione.

Nel medesimo anno le assunzioni a tempo determinato saranno consentite esclusivamente per progetti finanziati in tutto o in parte dall’Unione europea, dallo Stato o da soggetti pubblici o privati.

In base al comma 3 dell’articolo 20 il blocco delle assunzioni per l’anno 2013 è esteso anche agli enti dipendenti regionali, i quali possono essere autorizzati dalla Giunta regionale a effettuare nuove assunzioni esclusivamente per le unità di personale con professionalità tecnica non fungibile.

Sezione II – Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)

Al fine di prevedere una limitazione della riportabilità dell’avanzo connesso alle sole prenotazioni d’impegno per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione, si procede sia alla sostituzione dell’articolo 31 bis della l.r. 36/2001 che alla modifica dell’articolo 34 della stessa l.r. 36/2001. Tali modifiche sono motivate dalla necessità di limitare appunto il fenomeno dei riporti di avanzo in sede di assestamento di bilancio, che spesso incontrano la difficoltà di una loro effettiva utilizzazione, anche a causa della progressiva riduzione della capacità di spesa connessa al rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità.

Infine è prevista una norma transitoria che dispone l’applicazione della modifica normativa proposta alle prenotazioni d’impegno assunte a valere sull’esercizio 2013 e successivi.

Sezione III – Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione

Le disposizioni di cui agli articolo 24 (su IRPET), 26 (su ARTEA), 31 (su ARPAT) e 33 (su LAMMA) vanno nella direzione di ricondurre alla legge di bilancio la determinazione dell’entità del contributo annuale di funzionamento, con finalità di maggior controllo della spesa. In particolare per IRPET viene abrogata l’individuazione specifica in legge dell’importo, per ARPAT si semplifica la norma finanziaria, essendosi compiuta la fase transitoria che prevedeva una disciplina assai articolata, mentre per LAMMA viene eliminata la determinazione di un tetto massimo della contribuzione regionale.

L’esigenza di rivedere la norma relativa alla gestione delle risorse finanziarie di ARTEA (cui risponde l’articolo 25) deriva dalla necessità di adempiere alle prescrizioni della normativa nazionale in materia di tesoreria unica (d. l. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito in legge 27/2012) in ragione della quale è entrato a regime il sistema cosiddetto di “Tesoreria Unica”. Ciò rende necessaria, quindi, la modifica dell’articolo 16 della legge regionale,19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Al fine dello snellimento delle procedure, si intende inoltre abrogare (con l’articolo 27) la lettera d)
dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 30/2009 (che prevede l’espressione, da parte della Conferenza permanente, del parere sul bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, nonché sul bilancio di esercizio di Arpat), prevedendo al contempo l’obbligo di informativa alle province in ordine ai contenuti del bilancio preventivo e del consuntivo. L’espressione del suddetto parere rappresenta infatti un notevole aggravio procedurale, non risultando peraltro rilevante al fine di garantire la partecipazione degli enti interessati, che è comunque assicurata dall’espressione del parere da parte della Conferenza sul piano delle attività e sulle direttive annuali regionali. L’articolo 31 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) è modificato con l’articolo 30 della finanziaria, prevedendo la data del 30 novembre in luogo di quella del 31 ottobre, quale scadenza per l’adozione e trasmissione alla Giunta regionale, da parte del direttore generale dell’Arpat, del bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale dell’ente. A seguito di tale modificazione si rende necessario allineare con gli articoli 28 e 29 le ulteriori scadenze previste dalla legge e collegate al suddetto adempimento.

Ad oggi la pianta organica del Consorzio LAMMA è molto lontana dall’essere coperta, in quanto al momento sono state assunte, a seguito dell’effettuazione di concorso pubblico, sole 17 persone con la qualifica di ricercatore. L’attuale formulazione del comma 2 dell’articolo 20 (disposizioni transitorie) della l.r. 39/09 dà indicazioni in merito alla copertura del fabbisogno di personale per il periodo intercorrente tra l’istituzione dell’ente e l’approvazione della pianta organica, prevedendo l’effettuazione dei relativi concorsi. Al fine di garantire la piena operatività del Consorzio LAMMA l’articolo 34 dispone la modificazione del comma 2 dell’articolo in parola e stabilisce che il personale sia messo a disposizione dagli enti consorziati fino all’espletamento delle procedure per l’assunzione del personale previsto dalla stessa pianta organica, e comunque non oltre 15 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge 39/09.

In considerazione delle limitazioni all’assunzione di ulteriore personale tramite pubblico concorso, derivanti dalla normativa nazionale e regionale volta alla limitazione della spesa, nonché delle esigenze della struttura in ordine alla necessità di assicurare il contributo in termini di risorse umane del CNR (indispensabile per garantire la funzionalità del’ente), la proposta di legge, al fine di consentire la messa a disposizione del personale da parte degli enti consorziati attraverso apposita convenzione, che costituisce una modalità di erogazione del contributo ordinario. Ciò al fine di consentire la piena operatività del Consorzio.

CAPO III – Interventi per lo sviluppo

Sezione I – Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Il capo IV bis del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) detta disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate. Detto capo prevede in particolare disposizioni volte a promuovere interventi di rigenerazione delle aree urbane tramite un insieme sistematico di opere che possono prevedere interventi di riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione delle aree degradate, riorganizzazione funzionale delle aree dismesse, recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi, nonché riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano. Tali interventi sono realizzati secondo la procedura, nei tempi e nel rispetto dei limiti previsti dalla stessa legge. In particolare l’articolo 74 sexies della l.r 1/2005 prevede che la procedura prende avvio, tramite la manifestazione di interesse da parte dei soggetti aventi titolo, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto comunale di ricognizione volto all’individuazione delle aree e degli edifici potenzialmente interessati dai suddetti interventi di rigenerazione.

Con l’articolo 36, considerata l’opportunità di perseguire nell’impegno volto al miglioramento delle condizioni delle aree urbane, anche al fine di favorire la ripresa economica, si intende prolungare di un anno il suddetto termine, prevedendo contestualmente di destinare contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale integrate con gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 74 sexies.

Sezione II – Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006

L’articolo 39 proroga al 31 dicembre 2015 la funzionalità del fondo destinato all’anticipazione in favore di ARTEA delle spese di gestione dell’anagrafe delle aziende agricole, istituito con la legge finanziaria per l’anno 2007.

Sezione III – Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)

L’articolo 130 bis della legge finanziaria per l’anno 2011 ha previsto il concorso finanziario della Regione alle attività di dragaggio del porto di Livorno in concorso con l’Autorità portuale di Livorno, autorizzando un contributo per la spesa corrente necessaria al pagamento delle rate di mutuo appositamente acceso dalla stessa Autorità portuale.

La legge regionale di bilancio 67/2011 ha stanziato a tal fine euro 1.500.000,00 € per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

A causa di alcune modifiche intervenute nella programmazione degli interventi di dragaggio, l’Autorità portuale di Livorno ha segnalato l’intenzione di non procedere alla contrazione del mutuo, richiedendo un contributo in conto capitale per l’attuazione degli interventi di dragaggio. L’articolo 40 modifica pertanto il comma 3 dell’art. 130 bis al fine di autorizzare la spesa complessiva di 4.500.000,00 €, in conto capitale, e abroga il comma 4.

Sezione IV – Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012)

L’articolo 41 modifica il comma 2 dell’articolo 95 della regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012). Detto articolo, concernente azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità, stabilisce, al comma 2, tempi e modalità per il potenziamento della strada regionale Pisa Livorno. A seguito del prolungamento dei tempi per la stipula del protocollo d’intesa con ANAS e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ed in esito alle analisi ed agli approfondimenti effettuati, si rende necessario rimodulare l’ipotesi di intervento relativo alla strada di cui si tratta, stabilendo che la Giunta regionale proponga al Consiglio regionale, entro il 31 marzo 2013, l’aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, al fine di definire gli interventi di adeguamento della strada regionale Pisa-
Firenze-Livorno, nonché le forme di gestione della relativa infrastruttura, da finanziare, tra l’altro, con l’istituzione di pedaggio selettivo per determinate categorie di veicoli, quali ad esempio i mezzi pesanti.

L’articolo 103 della legge finanziaria 2012 prevede l’istituzione di un apposito fondo volto a fornire garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati ad investimenti in energie rinnovabili, demandando a specifico regolamento la definizione dei e delle modalità di funzionamento del fondo.

In considerazione della particolare valenza, per la realizzazione delle politiche ambientali regionali, del fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili di cui all’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012), con l’articolo 42 si prevede il finanziamento dello stesso anche per l’anno 2013, nonché la possibilità di finanziamento con legge di bilancio per gli anni successivi.

Inoltre, anche in considerazione della richiesta di estensione del beneficio alle società sportive dilettantistiche proprietarie di impianti avanzata dalla competente commissione consiliare in ordine al regolamento di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 (volto a definire criteri e modalità di funzionamento del fondo di cui si tratta), è stato precisato l’elenco dei soggetti beneficiari includendo nello stesso le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, le associazioni e società sportive dilettantistiche nonché le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.

L’articolo 106 della legge finanziaria 2012 prevede, tra l’altro, alla lettera a), che la Regione incentivi l’edilizia sostenibile favorendo l’utilizzo di materiali eco-sostenibili, l’uso di tecniche di bioedilizia per la realizzazione di edifici e manufatti rurali, lo sviluppo di filiere produttive di materiali locali e di modalità di autocostruzione, nonché l’efficienza energetica degli edifici e l’installazione di impianti di produzione di da fonti rinnovabili.

In coerenza con le previsioni del Progetto Integrato di Sviluppo dedicato all’Innovazione nell’edilizia e nelle forme abitative del Piano regionale di sviluppo 2011-2015, con l’articolo 43 si dispone il conferimento ai comuni di contributi volti a incentivare la realizzazione di progetti sperimentali, su edifici di proprietà dei comuni, concernenti l’attivazione delle azioni e degli interventi di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo in parola, ritenuti strategici per la realizzazione delle politiche regionali in materia di e di governo del territorio.

Sezione V – Disposizioni relative alle infrastrutture aeroportuali e alla continuità territoriale dell’Isola d’Elba

Aerelba S.p.A è la società proprietaria delle infrastrutture dell’aeroporto di Marina di Campo (aerostazione, pista e piazzali), che ha concesso in gestione l’aeroporto, mediante contratto di affitto, ad Alatoscana S.p.A.. Quest’ultima è la società che gestisce ed amministra, in via esclusiva, le infrastrutture aeroportuali, coordinando e controllando le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto, erogando i servizi di assistenza aeroportuale ed espletando i servizi AFIS e antincendio. La società Alatoscana è partecipata da SAT S.p.a., CCIAA di Livorno ed, infine, nella misura del 50,28%, dalla . Alatoscana detiene il 94% del capitale di Aerelba, mentre il restante capitale è detenuto da vari enti locali interessati, nonché dall’associazione Albergatori Elbani e dalla CCIAA di Livorno.

L’aeroporto ha valenza strategica al fine di garantire la continuità territoriale dell’isola d’Elba.
Pertanto già dal 2006, con la definizione del PRS 2006-2010, la Regione ha avviato un processo volto al consolidamento ed al potenziamento di tale infrastruttura nel sistema aeroportuale regionale integrato.

Al fine di accrescere la competitività dell’aeroporto di cui si tratta nell’ambito del sistema di trasporto regionale e nazionale, anche a fini turistici, con l’articolo 44 si autorizza la Giunta regionale:

a promuovere la fusione per incorporazione della società Aerelba in Alatoscana, finalizzata alla costituzione di un unico soggetto prevalentemente pubblico in grado di assumere direttamente l’intera gestione delle attività dell’aeroporto di Campo nell’Elba; si ritiene infatti che tale nuovo soggetto possa conseguire una migliore organizzazione in grado di razionalizzare i costi di gestione e di migliorare la qualità dei servizi gestiti, rispondendo così, con aumentata capacità competitiva, alle sfide del mercato;
a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Alatoscana S.p.A., per la parte corrispondente alla quota regionale, pari a circa un milione di euro, in coerenza con quanto già stabilito dal piano industriale aziendale 2012-2014 (che prevede un aumento complessivo di capitale pari a 2 milioni di euro).
L’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell’Elba ha valenza strategica al fine di garantire la continuità territoriale dell’isola d’Elba con il territorio regionale. Già dal 2006, con la definizione del PRS 2006-2010, la Regione ha avviato un processo volto al consolidamento ed al potenziamento di tale infrastruttura nel sistema aeroportuale regionale integrato.

È interesse prioritario della Regione Toscana garantire la continuità territoriale dell’Isola con il territorio regionale, ed i collegamenti aerei sono uno degli elementi indispensabili per lo sviluppo economico del territorio.

La continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti, si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economico sociale. L’ordinamento giuridico italiano ha infatti previsto specifiche misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale. Sono state infatti emanate disposizioni volte ad assicurare il servizio di trasporto anche in talune tratte non remunerative, perché scarsamente frequentate o perché caratterizzate da frequenze stazionali, mediante il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico, da considerarsi come compensazione degli oneri sostenuti per tali obblighi, e quindi garantire che su tali tratte siano prestati adeguati servizi (aerei) di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, che non verrebbero realizzati se i vettori (aerei) operassero tenendo conto unicamente del loro interesse commerciale. In particolare l’articolo 2, comma 236, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e il successivo decreto attuativo 24 gennaio 2008 n. 14T hanno stanziato la somma complessiva di euro 1.500.000,00 per la suddetta finalità, anche con specifico riferimento, tra gli altri, agli interventi necessari per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba.

Con l’articolo 45 si prevede che la Regione concorra finanziariamente al pagamento degli oneri di diritto pubblico per l’effettuazione, nell’aeroporto di Marina di Campo, di collegamenti aerei regolari, continuativi ed adeguati al flusso di passeggeri al fine di assicurare la continuità territoriale dell’Isola d’Elba con il territorio regionale. La norma stabilisce altresì che le rotte su cui effettuare i collegamenti e le condizioni del loro svolgimento siano individuati nella conferenza di servizi indetta ai sensi della l. 241/1990, e che i contributi siano erogati all’ENAC successivamente all’effettuazione della gara per l’assegnazione degli stessi.

Sezione VI – Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello

La laguna di Orbetello, definita, a fini della bonifica, sito di interesse nazionale con la legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) e con la legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) e successivi decreti di attuazione, è stata oggetto di gestione commissariale a partire dal 2003. Con d.p.c.m. del 14 gennaio 2002 è stato infatti dichiarato lo stato di emergenza della stessa e con o.p.c.m. 3261 del 16 gennaio 2003 è stata stabilita la gestione commissariale. Tale gestione, oggetto di successive proroghe è scaduta il 30 settembre 2012. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.l. 15 maggio 2012, n. 59 (disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, non sono possibili ulteriori proroghe. Al fine di garantire la gestione lagunare successivamente alla scadenza della gestione commissariale, favorendo il ritorno alla gestione ordinaria, il dipartimento della Protezione civile sta procedendo all’emanazione di un’apposita ordinanza con la quale individua nel di Orbetello l’amministrazione competente alla gestione delle attività necessarie al ritorno alla gestione ordinaria, per un periodo non superiore a sei mesi. Al termine di tale fase transitoria, sempre al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente lagunare, si procederà alla stipula di uno o più accordi tra tutti i soggetti coinvolti finalizzati al raccordo delle competenze per la gestione della stessa laguna, il cui costo stimato ammonta ad un totale annuo di circa 3,5 milioni di euro.

Sezione VII – Disposizioni concernenti la rete viaria locale

La norma dell’articolo 48 è volta a prevedere l’intervento regionale su alcune specifiche situazioni di viabilità di competenza locale, che risulta strategicamente connessa e integrata con la viabilità di interesse regionale. Essa riguarda in particolare interventi nelle province attualmente di Lucca e di Firenze, da attuarsi, previo aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, tramite specifici accordi di programma da stipulare tra la Regione e gli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi medesimi.

È inoltre prevista l’attribuzione, sempre previa stipula di accordo di programma, di un contributo straordinario ai comuni di Camaiore e Stazzema per interventi di miglioramento e messa in sicurezza della strada di accesso al parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema.

CAPO IV – Revisione delle disposizioni regionali per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Le modifiche proposte alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 ) prevedono:

a) nuove disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento;

b) l’istituzione di un contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi da quelli di produzione sulla base di quanto previsto nelle convenzioni stipulate per la non autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO.

Le disposizioni riguardanti la determinazione del tributo speciale per il deposito dei rifiuti urbani in discarica perseguono la finalità di: 1) semplificare l’applicazione del tributo per i soggetti passivi dell’imposta (gestore dell’impianto di discarica), 2) rendere più semplice l’attività di controllo sulla fedeltà delle dichiarazioni inviate, 3) contribuire a disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica attraverso una revisione delle aliquote.

Si prevede una fase transitoria (dal 1/1/2014 e fino al 31/12/2015), che modifica il sistema attuale mantenendo i due fattori di ripartizione (percentuale di raccolta differenziata e produzione di rifiuti urbani pro capite annua), articolata in un numero inferiore di aliquote.

A regime (a partire dal 1/1/2016) si prevede un’aliquota unica applicata a livello di ATO con la possibilità per l’Autorità servizio rifiuti di ripartire la quota dovuta da ciascun comune secondo propri criteri approvati con deliberazione assembleare, anche al fine di tener conto delle scelte gestionali operate.

Si prevede inoltre, sia per la fase transitoria che per quella a regime, che l’eventuale applicazione al tributo dell’addizionale del 20% per il non conseguimento degli obbiettivi minimi di raccolta differenziata, avvenga secondo le modalità previste dall’articolo 205 comma 3 del d.lgs. 152/2006. Per quanto riguarda la determinazione del tributo per i rifiuti del trattamento degli urbani smaltiti in discarica, si prevede un innalzamento dell’aliquota dagli attuali 10,33 euro a 12,00 euro a tonnellata rimandando ad una successiva fase una revisione più articolata del sistema di determinazione del tributo.

Con la previsione di un contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ATO diversi da quelli di produzione (secondo le modalità previste negli accordi per la non autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO), s’intende prevedere la possibilità di finanziare investimenti pubblici connessi con la gestione dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati perseguendo l’obbiettivo del miglioramento e della mitigazione ambientale nei comuni e province sede dell’impianto di smaltimento di destinazione di tali flussi. Il contributo sostituisce ogni onere, indennizzo o compenso a carattere ambientale e territoriale a favore di comuni e province destinatari dei rifiuti e non si applica ai flussi di rifiuti previsti in convenzioni stipulate antecedentemente all’entrata in vigore della disposizione.

CAPO V – Misure per l’equità e la tutela sociale

L’articolo 58 determina lo stanziamento per il Fondo sociale regionale ed emergenza sociale per l’anno 2013.

L’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), ai commi 3 e 4, prevede che i titolari delle autorizzazioni per la coltivazione delle cave versino al comune contributi, rapportati alla quantità ed alla qualità del materiale estratto, finalizzati alla realizzazione di interventi strutturali, ad opere di tutela ambientale, nonché alla razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all’attività amministrativa legata alle cave.

Con l’articolo 59 si intende ridefinire l’entità, la ripartizione e l’utilizzo dei contributi, individuando una quota da destinare alla compartecipazione alle spese del servizio sanitario di soccorso nelle cave finalità ed una alla copertura dei costi dell’attività regionale relativa agli adempimenti di pianificazione e monitoraggio in materia di attività estrattive; attività quest’ultima di valenza strategica per la salvaguardia ed il corretto utilizzo dell’ambiente, che la Regione intende potenziare.

Per quanto riguarda il servizio di soccorso nelle cave, preme precisare che esso è attivo dal 2000-
2001, in particolare nella zona di Carrara e Massa, ad opera dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Massa e Carrara, mediante una rete sanitaria di emergenza nella quale i vari soggetti del sistema (Aziende del settore marmo, Azienda USL , Enti locali) devono operare in stretta sinergia per competenze ed attività.

I costi di tale servizio, relativamente alle operazioni di salvataggio e soccorso, sono posti a carico, secondo quanto previsto dalla normativa statale, dei datori di del settore lapideo, sia per l’aspetto organizzativo e strutturale, sia per l’onere di copertura economica; tali previsioni ad oggi non hanno tuttavia trovato riscontro, ed il relativo intervento organizzativo, strutturale ed economico ha finito per gravare per la maggior parte a carico della Azienda USL n. 1. Si ritiene pertanto necessario integrare il contributo già previsto dalla l.r. 78/1998, prevedendo altresì, in relazione al suo utilizzo, la compartecipazione al costo del servizio sanitario di soccorso nelle cave.

La legge finanziaria 2011 (l.r. n. 65/2010, come modificata dalla l.r. n. 25/2011) nel capo I bis del titolo III prevede misure per interventi di sostegno finanziario all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra venticinque e trentaquattro anni, con priorità alla fascia fra trenta e trentaquattro, al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine, sia attraverso soluzioni abitative singole, sia attraverso soluzioni abitative che prevedono altre forme di convivenza. Al fine di ampliare la partecipazione dei giovani nel prosieguo degli interventi da avviare nel 2013, viste le richieste di modifica emerse nell’ambito dei seminari di approfondimento e riflessione organizzati con i soggetti coinvolti nella rete del progetto Giovanisì si ritiene opportuno, con l’articolo 60, estendere la misura ampliando la fascia di età dei beneficiari portando l’età minima da venticinque a diciotto anni per tutte le tipologie dei richiedenti, ferma restando la priorità alla fascia di età fra trenta e trentaquattro anni.

L’articolo 61 prevede uno stanziamento per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica, attraverso l’erogazione di un contributo straordinario di 3.000.000 di euro per l’anno 2013. Per garantire maggiore efficienza e riduzione dei termini per lo svolgimento delle procedure di erogazione, e nelle more della riforma della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) è previsto che l’erogazione suddetta avvenga a seguito di bando da parte della Regione, sulla base degli ordini di priorità dettati dall’articolo (il finanziamento delle proposte di progetto già approvate a livello di zona-distretto, e l’adozione da parte degli enti richiedenti dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche o dei programmi di adeguamento) e secondo modalità operative individuate con deliberazione di Giunta. La deliberazione terrà conto del principio del co-finanziamento da parte della regione nella misura massima del 50%.

La Regione si propone di sostenere, con uno stanziamento di 5 milioni di euro (articolo 62), azioni di microcredito a favore delle famiglie e delle persone fisiche delineate in progetti selezionati attraverso bandi pubblici, e presentati dai soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a), b), d) e g) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). La disciplina operativa per l’erogazione delle risorse sarà stabilita con regolamento della Giunta regionale.

Capo VII – Altri interventi

L’articolo 64 ripropone anche per l’anno 2013 la disposizione relativa alle misure di accompagnamento all’organizzazione in Toscana dei mondiali di del 2013, volte a promuovere lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la pratica del ciclismo, in particolare presso le fasce più giovani della popolazione, elaborando apposite iniziative operative da realizzarsi direttamente dalla regione o insieme agli altri soggetti che partecipano con la Regione stessa ai coordinamenti istituiti per l’evento sportivo. Si prevede altresì uno stanziamento di 200.000 euro per il finanziamento delle anzidette iniziative, da ripartire a metà fra quelle direttamente realizzate dalla regione e quelle realizzate da altri soggetti.

L’articolo 65 autorizza la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2013 per il finanziamento degli interventi di ciclo mobilità urbana.

Per l’anno 2013, il contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani, istituito con la legge regionale 65/2011, è destinato dall’articolo 66 al finanziamento di azioni tese a favorire l’insediamento di un polo tecnologico di innovazione nel campo delle energie rinnovabili nella località di Campo Tizzoro (Comune di San Marcello Pistoiese), al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi in un’area montana a forte difficoltà economica ed occupazionale. L’entità del contributo ammonta ad un milione di euro destinati a finanziare spese di investimento da realizzare a cura del Comune di San Marcello Pistoiese.

L’articolo 67 infine stabilisce l’entrata in vigore immediata della legge, per consentire di dar corso all’adempimento di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997, in forza del quale l’incremento dell’addizionale regionale IRPEF è efficace se la legge è pubblicata in Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’aumento è efficace.

(fonte: Regione Toscana)

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