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[Italia] Sport si o no, attività motoria boh…capiamo meglio…

Redazione Emmegi 3 Aprile 2020 4 min read

Reading Time: 3 minutes read

Nella Gazzetta Ufficiale italiana nel decreto del presidente del consiglio dell’8 marzo 2020 è scritto quanto segue:

sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti
agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d)
;

…

Poi il 9 Marzo 2020 ecco una rettifica:

“d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

….

Mentre nell’Art. 1 sempre inerenti alle ‘Misure urgenti di contenimento del contagio’ viene sostituito alla lettera d) dell’art. 1 quanto segue:

“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi’ le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020”.

…

Il Ministero della Giustizia in un comunicato stampa del 31 marzo 2020 (aggiornato al 2 Aprile c.a.) ha precisato, sull’argomento attività motoria, quanto segue:

“Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano.

Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.

La circolare del ministero dell’Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale.

In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.

Per quanto riguarda l’attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto e che continua ad essere vietato l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all’obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza. Le regole e i divieti sugli spostamenti delle persone fisiche, dunque, rimangono le stesse.“.

RIEPILOGANDO

Partiamo dal concetto identificativo della ‘prossimità’ o ‘nei pressi dell’abitazione’.

La prossimità potrebbe essere di pochi metri come anche i confini di un quartiere, salvo che la autorità stabilisce la distanza in metri.

Il principio di legalità in base al quale nessuno può essere punito se un fatto non è considerato reato da un’apposita legge, è sancito dalla Costituzione all’articolo 25 e dal codice penale agli articoli 1 e 199.

Questo vuol dire che, giuridicamente, i comuni e le regioni NON possono limitare la libertà dei cittadini, nei pressi della propria abitazione (200 metri), come da decreto legislativo del Presidente del Consiglio; a questo ci sono i chiarimenti del Ministero della Sanità e dell’Interno.

E’ ovvio che non deve esserci assembramento, perché è vietato. Ed ogni persona deve essere distante l’una dall’altra di almeno un metro.

Guardatevi questo video:

Redazione Emmegi

[Corrispondenze da tutto il mondo / Geopolitica – Geo-economia]

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Tags: codice penale Covid-19 decreto legislativo Equestrian Reporters

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